N. 7
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 giugno 1994- 4 gennaio 1995
N. 7
Ordinanza emessa il 21 giugno 1994 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 4 gennaio 1995) dal Consiglio di Stato, sezione
quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Massari Maria ed
altre contro il commissario straordinario del Governo per le zone
terremotate della Campania e della Basilicata ed altri.
Edilizia e urbanistica - Previsione che i comuni che, ai sensi
dell'ordinanza del Commissario del governo per le zone terremotate n.
69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree
destinate alla installazione di insediamenti provvisori, entro dodici
mesi dalla entrata in vigore della legge impugnata e della successiva
legge di proroga (anche essa impugnata) esproprino tali aree,
acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta
scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza ed
indipendentemente dall'attuale destinazione urbanistica di dette aree
- Violazione del diritto di proprieta' sotto il profilo della
mancanza di ogni previsione legislativa atta ad identificare "i
motivi di interesse generale", che giustifichino il definitivo ed
integrale sacrificio della proprieta' privata - Incidenza sui
principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Incidenza
altresi' sulle competenze del consiglio comunale e della regione per
l'attribuzione al sindaco o alla giunta municipale di attribuzioni
spettanti ai primi.
(Legge 18 aprile 1984, n. 80, art. 6, quarto e quinto comma; d.-l. 28
febbraio 1986, n. 48, art. 1, punto 3, convertito in legge 18 aprile
1986, n. 119).
(Cost., artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 97, primo comma, 118,
primo e terzo comma).
(095C0092)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 25-1-1995)
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