N. 7 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1994- 4 gennaio 1995

N. 7 Ordinanza emessa il 21 giugno 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 gennaio 1995) dal Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale, sul ricorso proposto da Massari Maria ed altre contro il commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata ed altri. Edilizia e urbanistica - Previsione che i comuni che, ai sensi dell'ordinanza del Commissario del governo per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre 1980, hanno individuato ed utilizzato aree destinate alla installazione di insediamenti provvisori, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge impugnata e della successiva legge di proroga (anche essa impugnata) esproprino tali aree, acquisendole al patrimonio comunale anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza del termine finale previsto per l'occupazione d'urgenza ed indipendentemente dall'attuale destinazione urbanistica di dette aree - Violazione del diritto di proprieta' sotto il profilo della mancanza di ogni previsione legislativa atta ad identificare "i motivi di interesse generale", che giustifichino il definitivo ed integrale sacrificio della proprieta' privata - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Incidenza altresi' sulle competenze del consiglio comunale e della regione per l'attribuzione al sindaco o alla giunta municipale di attribuzioni spettanti ai primi. (Legge 18 aprile 1984, n. 80, art. 6, quarto e quinto comma; d.-l. 28 febbraio 1986, n. 48, art. 1, punto 3, convertito in legge 18 aprile 1986, n. 119). (Cost., artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 97, primo comma, 118, primo e terzo comma). (095C0092) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 25-1-1995)

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