Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum
popolare.
Costituzione della Repubblica italiana - Referendum -
Radiocomunicazioni - Disciplina dei messaggi pubblicitari sulle reti
radiofoniche e televisive della concessionaria pubblica - Proventi
pubblicitari - Funzioni della Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in
ordine ai messaggi pubblicitari - Limitazioni orarie delle
trasmissioni dei messaggi pubblicitari - Modalita' di trasmissione -
Poteri del garante in ordine alla regolamentazione delle
sponsorizzazioni - Limite massimo degli introiti pubblicitari -
Raccolta pubblicitaria - Oneri delle imprese concessionarie di
pubblicita' - Disposizioni vigenti in materia - Richiamo alla
giurisprudenza della Corte (confronta sentenze nn. 231/1985, 29, 34 e
36 del 1993) - Richiesta referendaria non univocamente diretta al
fine, propugnato dai promotori, di impedire che le reti della
concessionaria pubblica trasmettano messaggi pubblicitari -
Inammissibilita'.
(Legge 14 aprile 1975, n. 103, artt. 4, primo comma, e 15, primo
comma; d.-l. 6 dicembre 1984, n. 807, art. 3- bis, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; legge 6 agosto
1990, n. 223, artt. 8, sesto, decimo, quindicesimo, sedicesimo e
diciassettesimo comma, 15, sesto comma, e 24, secondo comma; d.-l. 19
ottobre 1992, n. 408, art. 2, primo comma, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 483)
(095C0096)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 18-1-1995)
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