Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum
popolare.
Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Enti pubblici
- Sistema di tesoreria unica - Obbligo per gli enti a depositare le
proprie disponibilita' finanziarie liquide presso la tesoreria dello
Stato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr.
sentenze nn. 2/1994 e 16/1978) - Necessita' di sottrazione al refer-
endum di quelle disposizioni produttive di effetti collegati
all'ambito di operativita' di leggi di bilancio - Esigenza di
incisivi controlli sui flussi della spesa pubblica (v. sentenze nn.
162/1982, 132 e 412 del 1993) - Preclusione espressa prevista
dall'art. 75 della Costituzione - Inammissibilita'.
(Legge 29 ottobre 1984, n. 720, cosi' come modificata dal d.-l. 31
agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
e dal d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito in legge 24 marzo 1990,
n. 58)
(095C0107)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 18-1-1995)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.