N. 12 SENTENZA 11 - 12 gennaio 1995

Giudizio sulla ammissibilita' della richiesta di referendum popolare. Costituzione della Repubblica italiana - Referendum - Enti pubblici - Sistema di tesoreria unica - Obbligo per gli enti a depositare le proprie disponibilita' finanziarie liquide presso la tesoreria dello Stato - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (cfr. sentenze nn. 2/1994 e 16/1978) - Necessita' di sottrazione al refer- endum di quelle disposizioni produttive di effetti collegati all'ambito di operativita' di leggi di bilancio - Esigenza di incisivi controlli sui flussi della spesa pubblica (v. sentenze nn. 162/1982, 132 e 412 del 1993) - Preclusione espressa prevista dall'art. 75 della Costituzione - Inammissibilita'. (Legge 29 ottobre 1984, n. 720, cosi' come modificata dal d.-l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, e dal d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito in legge 24 marzo 1990, n. 58) (095C0107) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 18-1-1995)

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