N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 1995

N. 3 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 febbraio 1995 (della regione Emilia-Romagna) Finanza pubblica allargata - Misure di razionalizzazione - Previsione di rigide limitazioni per le regioni nell'assunzione del personale delle uu.ss.ll. nonche' per le spese relative all'acquisto di beni e servizi - Previsione altresi' della libera utilizzazione delle strutture sanitarie private accreditate in luogo di quelle del servizio pubblico e, in via transitoria, dell'accreditamento delle strutture sanitarie attualmente convenzionate - Riapertura ed estensione dei termini del condono edilizio - Indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici dipendenti dalla regione nonche' di assistenza sanitaria ed ospedaliera - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 4, secondo comma, 6, primo e sesto comma, e 39). (Cost., artt. 3, 32, 97, 117, primo comma, 118, primo comma, e 119). Ricorso della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore Pierluigi Bersani, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 66 del 17 gennaio 1995, rappresentata e difesa, come da mandato a rogito del notaio Claudio Viapiana di Bologna, atto n. 12704 di rep., del 24 gennaio 1995 dagli avv. Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304, s.o., del 30 dicembre 1994), e precisamente delle seguenti disposizioni: art. 4, secondo comma, in quanto per il 1995 assoggetta le unita' sanitarie locali ed il servizio sanitario regionale a rigide e irragionevoli limitazioni nell'assunzione del personale necessario, in violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale e del principio di buon andamento dell'amministrazione (artt. 117, primo comma; 118, primo comma; e 97 della Costituzione); art. 6, primo comma, in quanto assoggetta le regioni a limitazioni rigide ed irragionevoli la spesa per l'acquisto di beni e servizi per gli anni 1995, 1996 e 1997, in violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale e del principio di buon andamento dell'amministrazione (artt. 117, primo comma; 118, primo comma; e 97 della Costituzione); art. 6, sesto comma, in quanto, sopprimendo il principio dei "criteri di integrazione con il servizio pubblico" per l'utilizzazione delle strutture private, e ammettendo a prescindere da alcun criterio di programmazione o limite la libera utilizzazione delle strutture accreditate in luogo delle strutture del servizio pubblico viola l'autonomia finanziaria delle regioni nonche' il principio di buon andamento dell'amministrazione, mettendo a repentaglio l'esistenza stessa di essenziali strutture del servizio pubblico e la tutela del diritto alla salute; inoltre, lo stesso art. 6, sesto comma, direttamente accredita per il 1995 e per il 1996 le strutture gia' convenzionate, creando in capo ad esse, a prescindere da qualunque valutazione o verifica delle autorita' del servizio sanitario, una posizione di ingiustificato privilegio rispetto ad ogni altra struttura, e simmetricamente una posizione di accresciuta difficolta' per le strutture private che non si trovano in tale situazione; in violazione degli artt. 117, primo comma; 118, primo comma; 119; 3; 32 e 97 della Costituzione; art. 39, in quanto, in violazione dell'art. 97, primo comma, dell'art. 117, primo comma, dell'art. 3 della Costituzione nonche' dei principi fondamentali dello Stato di diritto riapre ed estende i termini del condono edilizio, vanificando l'azione di controllo e repressione delle amministrazioni e in particolare delle piu' attente, privilegiando coloro che hanno trasgredito le leggi rispetto ai cittadini comuni e ingenerando affidamenti di future impunita' per nuove illegalita'. (095C0185) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 22-2-1995)

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