N. 3
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
3 febbraio 1995
N. 3
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 febbraio 1995 (della regione Emilia-Romagna)
Finanza pubblica allargata - Misure di razionalizzazione - Previsione
di rigide limitazioni per le regioni nell'assunzione del personale
delle uu.ss.ll. nonche' per le spese relative all'acquisto di beni e
servizi - Previsione altresi' della libera utilizzazione delle
strutture sanitarie private accreditate in luogo di quelle del
servizio pubblico e, in via transitoria, dell'accreditamento delle
strutture sanitarie attualmente convenzionate - Riapertura ed
estensione dei termini del condono edilizio - Indebita invasione
della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione
degli uffici dipendenti dalla regione nonche' di assistenza sanitaria
ed ospedaliera - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon
andamento della p.a.
(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, artt. 4, secondo comma, 6, primo e
sesto comma, e 39).
(Cost., artt. 3, 32, 97, 117, primo comma, 118, primo comma, e 119).
Ricorso della regione Emilia-Romagna, in persona del presidente
della giunta regionale pro-tempore Pierluigi Bersani, autorizzato con
deliberazione della giunta regionale n. 66 del 17 gennaio 1995,
rappresentata e difesa, come da mandato a rogito del notaio Claudio
Viapiana di Bologna, atto n. 12704 di rep., del 24 gennaio 1995
dagli avv. Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con
domicilio eletto in Roma presso l'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri
5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 23
dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della
finanza" (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 304, s.o., del 30
dicembre 1994), e precisamente delle seguenti disposizioni:
art. 4, secondo comma, in quanto per il 1995 assoggetta le
unita' sanitarie locali ed il servizio sanitario regionale a rigide e
irragionevoli limitazioni nell'assunzione del personale necessario,
in violazione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale e
del principio di buon andamento dell'amministrazione (artt. 117,
primo comma; 118, primo comma; e 97 della Costituzione);
art. 6, primo comma, in quanto assoggetta le regioni a
limitazioni rigide ed irragionevoli la spesa per l'acquisto di beni e
servizi per gli anni 1995, 1996 e 1997, in violazione dell'autonomia
legislativa e amministrativa regionale e del principio di buon
andamento dell'amministrazione (artt. 117, primo comma; 118, primo
comma; e 97 della Costituzione);
art. 6, sesto comma, in quanto, sopprimendo il principio dei
"criteri di integrazione con il servizio pubblico" per
l'utilizzazione delle strutture private, e ammettendo a prescindere
da alcun criterio di programmazione o limite la libera utilizzazione
delle strutture accreditate in luogo delle strutture del servizio
pubblico viola l'autonomia finanziaria delle regioni nonche' il
principio di buon andamento dell'amministrazione, mettendo a
repentaglio l'esistenza stessa di essenziali strutture del servizio
pubblico e la tutela del diritto alla salute; inoltre, lo stesso art.
6, sesto comma, direttamente accredita per il 1995 e per il 1996 le
strutture gia' convenzionate, creando in capo ad esse, a prescindere
da qualunque valutazione o verifica delle autorita' del servizio
sanitario, una posizione di ingiustificato privilegio rispetto ad
ogni altra struttura, e simmetricamente una posizione di accresciuta
difficolta' per le strutture private che non si trovano in tale
situazione; in violazione degli artt. 117, primo comma; 118, primo
comma; 119; 3; 32 e 97 della Costituzione;
art. 39, in quanto, in violazione dell'art. 97, primo comma,
dell'art. 117, primo comma, dell'art. 3 della Costituzione nonche'
dei principi fondamentali dello Stato di diritto riapre ed estende i
termini del condono edilizio, vanificando l'azione di controllo e
repressione delle amministrazioni e in particolare delle piu'
attente, privilegiando coloro che hanno trasgredito le leggi rispetto
ai cittadini comuni e ingenerando affidamenti di future impunita' per
nuove illegalita'.
(095C0185)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 22-2-1995)
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