N. 124 ORDINANZA 3 - 13 aprile 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Difetto della disposizione da parte del giudice di consulenza tecnica d'ufficio - Non consentita alle parti la nomina di un proprio consulente - Presunta lesione del diritto alla prova - Erroneita' del presupposto interpretativo che l'attivita' del consulente di parte abbia natura probatoria - Manifesta infondatezza. (C.P.C., art. 201). (Cost., artt. 3 e 24). (095C0453) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 19-4-1995)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.