Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Imputato - Malattia mentale di natura irreversibile
- Obbligatorieta' della sospensione del procedimento da parte del
giudice - Obbligatorieta' della disposizione di accertamenti peritali
sullo stato mentale dell'imputato con scadenza semestrale - Richiamo
alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 340/1992
e 23/1979) - Strutturazione di un sistema finalizzato a salvaguardare
la posizione di chi non e' in grado di partecipare coscientemente al
processo - Prospettazione di alternative non in grado di garantire
l'autodifesa - Non fondatezza.
(C.P.P., artt. 71, primo comma, e 72, primo comma).
(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 97 e 112)
(095C0850)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 5-7-1995)
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