N. 281 SENTENZA 15 - 28 giugno 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Imputato - Malattia mentale di natura irreversibile - Obbligatorieta' della sospensione del procedimento da parte del giudice - Obbligatorieta' della disposizione di accertamenti peritali sullo stato mentale dell'imputato con scadenza semestrale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 340/1992 e 23/1979) - Strutturazione di un sistema finalizzato a salvaguardare la posizione di chi non e' in grado di partecipare coscientemente al processo - Prospettazione di alternative non in grado di garantire l'autodifesa - Non fondatezza. (C.P.P., artt. 71, primo comma, e 72, primo comma). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 97 e 112) (095C0850) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 5-7-1995)

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