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Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Somme dovute alle
unita' sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico - Non sottoponibilita' ad esecuzione forzata
nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle
competenze spettanti al personale dipendente e convenzionato, nonche'
nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini
dell'erogazione dei servizi sanitari - Mancata previsione delle
condizioni, volte ad assicurare un accertamento preventivo della
effettiva destinazione delle somme in contestazione ai fini suddetti,
richieste, nella disciplina parallela della esecuzione forzata a
danno degli enti locali, dall'art. 11 del d.-l. 18 gennaio 1993, n.
8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 - Riconosciuta
conseguente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza -
Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento di altro
profilo di incostituzionalita' dedotto.
(D.-L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993,
n. 67, art. 1, quinto comma).
(Cost., artt. 3 e 24)
(095C0854)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 5-7-1995)
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