N. 285 SENTENZA 15 - 29 giugno 1995

- Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Somme dovute alle unita' sanitarie locali e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Non sottoponibilita' ad esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli stipendi e alle competenze spettanti al personale dipendente e convenzionato, nonche' nella misura dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari - Mancata previsione delle condizioni, volte ad assicurare un accertamento preventivo della effettiva destinazione delle somme in contestazione ai fini suddetti, richieste, nella disciplina parallela della esecuzione forzata a danno degli enti locali, dall'art. 11 del d.-l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68 - Riconosciuta conseguente violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Illegittimita' costituzionale parziale - Assorbimento di altro profilo di incostituzionalita' dedotto. (D.-L. 18 gennaio 1993, n. 9, convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67, art. 1, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 24) (095C0854) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 5-7-1995)

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