Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Universita' - Professori ordinari - Previsione, in decreto delegato,
della possibilita' di riconoscimento, ai fini di ricostruzione della
carriera, per un terzo, dei servizi prestati nelle scuole secondarie
- Violazione del principio della legge di delega per cui ai fini
della carriera potevano essere riconosciuti solo i servizi prestati
nell'Universita' - Deviazione, altresi', rispetto alla ratio della
stessa legge di delega, che, nel suo senso complessivo, e' volta
particolarmente a valorizzare l'autonomia della sfera universitaria -
Illegittimita' costituzionale parziale.
Universita' - Professori associati e ricercatori confermati -
Prevista valutabilita', in altre disposizioni dello stesso decreto
delegato, ai fini della carriera, per la meta' e, rispettivamente,
per due terzi, dei servizi prestati nelle scuole secondarie - Norme
di contenuto del tutto analogo a quelle, concernenti i professori
ordinari, riconosciute illegittime - Illegittimita' costituzionale
parziale conseguenziale.
(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, primo, secondo, terzo e
settimo comma).
(Cost., artt. 3 e 76, in relazione alla legge 21 febbraio 1980, n.
28, art. 12, lett. i); legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27)
(095C0883)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 12-7-1995)
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