N. 305 SENTENZA 26 giugno - 7 luglio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Universita' - Professori ordinari - Previsione, in decreto delegato, della possibilita' di riconoscimento, ai fini di ricostruzione della carriera, per un terzo, dei servizi prestati nelle scuole secondarie - Violazione del principio della legge di delega per cui ai fini della carriera potevano essere riconosciuti solo i servizi prestati nell'Universita' - Deviazione, altresi', rispetto alla ratio della stessa legge di delega, che, nel suo senso complessivo, e' volta particolarmente a valorizzare l'autonomia della sfera universitaria - Illegittimita' costituzionale parziale. Universita' - Professori associati e ricercatori confermati - Prevista valutabilita', in altre disposizioni dello stesso decreto delegato, ai fini della carriera, per la meta' e, rispettivamente, per due terzi, dei servizi prestati nelle scuole secondarie - Norme di contenuto del tutto analogo a quelle, concernenti i professori ordinari, riconosciute illegittime - Illegittimita' costituzionale parziale conseguenziale. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103, primo, secondo, terzo e settimo comma). (Cost., artt. 3 e 76, in relazione alla legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, lett. i); legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27) (095C0883) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 12-7-1995)

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