N. 322 ORDINANZA 28 giugno - 13 luglio 1995

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Abusivismo - Estinzione del reato a favore dell'imputato che abbia provveduto alla demolizione dell'opera abusiva - Mancata previsione - Identica questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 167/1989 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 274, 415 e 539 del 1989 e nn. 34 e 80 del 1990 - Ius superveniens: legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, primo comma e segg.; d.-l. 26 maggio 1995, n. 193 - Esigenza di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 20, lett. c), 22 e 38; legge 8 agosto 1985, n. 431 art. 1) (095C0901) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 9-8-1995)

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