N. 921
ORDINANZA (Atto di promovimento)
2 novembre 1995
N. 921
Ordinanza emessa il 2 novembre 1995 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Grosseto nel procedimento penale a
carico di Soldi Massimo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini
preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei
confronti dello stesso imputato - Incompatibilita' ad esercitare le
funzioni giudicanti nel suddetto rito speciale - Omessa previsione -
Ingiustificata disparita' di trattamento - Compressione del diritto
di difesa - Richiamo ai principi espressi dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 432/1995.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Giudice per le indagini
preliminari che si sia pronunciato (dopo l'applicazione di una misura
cautelare o il rigetto della relativa richiesta del p.m.) sulla
sussistenza o meno delle condizioni di cui all'art. 273 del c.p.p.
sia nelle funzioni di g.i.p. che quale membro del collegio del
riesame o dell'appello per dette misure - Lesione del principio di
eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.
(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(095C1620)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 10-1-1996)
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