Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Farmacie - Regione Calabria - Istituzione di farmacie in base al
criterio topografico nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti - Discrezionalita' legislativa - Esigenza di assicurare
l'ordinata copertura di tutto il territorio nazionale - Possibili
inconvenienti superabili in sede di revisione biennale delle piante
organiche - Non fondatezza.
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104, come modificato dall'art. 2
della legge 8 novembre 1991, n. 362).
(Cost., artt. 3 e 32).
(096C0037)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 17-1-1996)
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