N. 4 SENTENZA 8 - 9 gennaio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Farmacie - Regione Calabria - Istituzione di farmacie in base al criterio topografico nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti - Discrezionalita' legislativa - Esigenza di assicurare l'ordinata copertura di tutto il territorio nazionale - Possibili inconvenienti superabili in sede di revisione biennale delle piante organiche - Non fondatezza. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104, come modificato dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362). (Cost., artt. 3 e 32). (096C0037) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 17-1-1996)

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