N. 90
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 marzo 1995- 22 gennaio 1996
N. 90
Ordinanza emessa il 22 marzo 1995 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 22 gennaio 1996) dalla commissione tributaria di
primo grado di Rovigo sul ricorso proposto da Marguati Luciana contro
la D.R.E. Veneto
Tributi in genere - I.S.I. - Determinazione in base al patrimonio
immobiliare lordo del contribuente anziche' al reddito
effettivamente ricavato - Indetraibilita' ai fini I.R.Pe.F. ed
I.R.Pe.G. - Deteriore trattamento dei possessori di patrimoni
immobiliari con incidenza sul diritto di proprieta', per la natura
ablativa dell'imposta in questione, nonche' sul principio di
capacita' contributiva, per l'assenza del carattere di
progressivita' della stessa.
Catasto - Nuove tariffe d'estimo delle unita' immobiliari -
Determinazione in base alla rendita catastale stabilita in via
provvisoria e da adeguarsi, a partire dal 1 gennaio 1995 (termine
prorogato al 1 gennaio 1998) - Efficacia retroattiva rispetto ai
versamenti d'imposta gia' effettuati - Discriminazione dei
contribuenti a seconda del pagamento del tributo sulla base di
rendita successivamente confermata ovvero ridotta - Spettanza, in
tale ipotesi, del rimborso senza corresponsione d'interessi -
Violazione dei principi di capacita' contributiva, di difesa in
giudizio e di tutela del risparmio.
(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1992, n. 359; d.-l. 23 gennaio 1993, n. 16,
art. 2, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 24
marzo 1993, n. 75).
(Cost., artt. 3, 24, 42, 47 e 53).
(096C0144)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 14-2-1996)
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