Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Libere professioni - Tariffe degli ingegneri e architetti -
Possibilita'che il professionista in caso di giudizi arbitrali o
peritali richieda il deposito integrale anticipato delle presunte
spese e competenze - Difetto di motivazione della questione - Non
verificabilita' della legittimazione del giudice a quo a sollevare
questioni incidentali di costituzionalita' - Manifesta
inammissibilita'.
(Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, terzo comma).
(Cost., artt. 3 e 24).
(096C0309)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 9-4-1997)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.