N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 maggio 1996

N. 21 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 1996 (della regione Lombardia) Sanita' pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Requisiti strutturali e tecnologici e criteri organizzativi "uniformi" - Determinazione con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi, su proposta del Ministro della sanita', dal Consiglio dei Ministri - Mancata previsione dell'intesa, nella norma sostituita gia' richiesta, con la Conferenza permanente Stato-regioni, che si prevede sia soltanto "sentita" - Mancata determinazione, con legge, dei principi ai quali il Governo deve attenersi, con violazione del principio di legalita' sostanziale - Mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza - Richiamo alla sentenza n. 124/1994. Sanita' pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Organizzazione e ordinamento - Concentrazione nel direttore generale dei poteri di gestione di ciascun istituto, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno - Attribuzione al Ministro della sanita' della competenza relativa alla fissazione dei criteri per la determinazione dei contenuti economici del contratto di lavoro (quinquennale) del direttore generale, nonche' del potere sostitutivo, riguardo ai provvedimenti relativi alle procedure selettive per la nomina dello stesso direttore generale (bando dell'avviso pubblico e nomina della commissione giudicatrice) se nel ristretto termine previsto di sessanta giorni non siano stati adottati dal presidente della regione - Determinazione da parte del C.I.P.E., con la sola previsione di un parere della Conferenza Stato-regioni, in luogo dell'intesa prevista dalla precedente normativa, delle risorse finanziarie di cui potranno disporre i singoli istituti zooprofilattici - Disciplina con regolamento del Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, senza alcun coinvolgimento delle regioni, dello stato giuridico del personale degli istituti - Ingerenza dello Stato in tutti i suddetti aspetti strutturali e ordinamentali, con compressione della posizione e delle attribuzioni delle regioni, in misura non giustificata dalle esigenze di salvaguardia dell'interesse nazionale - Mancanza dei requisiti di necessita' ed urgenza - Richiamo alla sentenza n. 124/1994. Sanita' pubblica - Istituti zooprofilattici sperimentali - Conferma, in sede di prima applicazione della nuova normativa, dei direttori di ruolo degli istituti in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, e assunzione, da parte degli stessi, della qualifica e delle mansioni (di ordine superiore a quelle fino ad allora esercitate) di direttore generale - Deviazione dai principi stabiliti, circa i limiti della prorogatio, dal decreto-legge n. 239/1994 (convertita in legge n. 444 stesso anno), con violazione del precetto costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto dei requisiti di necessita' e urgenza - Richiamo alla sentenza n. 208/1992. (D.-L. 2 aprile 1996, n. 176, art. 1, commi 1, 2, 4 e 5). (Cost., artt. 77, 97, 117, 118 e 119). (096C0691) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-1996)

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