N. 24 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 giugno 1996

N. 24 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 1 giugno 1996 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attivita' di volo a motore - Divieto, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo paesaggistico nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, a fini di tutela ambientale e di difesa anche dall'inquinamento acustico, dell'atterraggio e sorvolo di velivoli a motore a quote inferiori a metri cinquecento dal suolo - Applicabilita' di tale misura, nella parte ricadente nella provincia di Bolzano del territorio del Parco nazionale dello Stelvio - Modifica ed integrazione del regime vincolistico vigente nel Parco senza osservanza della procedura di preventiva intesa con lo Stato prescritta dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 - Superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale con lesione delle attribuzioni spettanti allo Stato a presidio dell'interesse nazionale. Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attivita' di volo - Divieto di decollo e atterraggio di apparecchi a motore, nelle fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla giunta provinciale, limitatamentce ai voli turistici, da diporto o sportivi, o per traino di alianti, fra gli altri, dall'aeroporto di San Giacomo di Bolzano - Impossibilita' di disporre, con legge provinciale, in modo unilaterale, sulle modalita' di apertura al traffico turistico nazionale e internazionale, di un aeroporto che, come quello di San Giacomo di Bolzano, non essendosi ancora perfezionata al riguardo la successione della provincia sui beni immobili dello Stato connessi con i mezzi dl comunicazione aerea, prevista dall'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e' tuttora di proprieta' statale. Ambiente (tutela dell') - Limitazioni alle attivita' sportive o da diporto - Voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri - Interdizione su tutto il territorio provinciale - Imposizione di un divieto assoluto di attivita' in via di principio lecite su tutto il restante territorio nazionale - Possibilita' di soddisfare le esigenze di ordine sanitario che la norma e' diretta a garantire, con misure piu' flessibili, secondo i criteri adottati nella legge-quadro n. 447/1994 sull'inquinamento acustico - Esercizio delle competenze (solo concorrenti) della provincia previste dagli artt. 9 e 11 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di sanita' e attivita' sportive e ricreative, al di la' dei limiti costituiti dai principi di eguaglianza e di tutela dell'iniziativa economica. (Legge provincia di Bolzano 9 maggio 1996, artt. 1, commi 1 e 3, 2, comma 3; d.P.R. 22 marzo 1977, n. 279, art. 3, terzo comma; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 7, comma 3). (Cost., artt. 3 e 41). (096C0839) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-1996)

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