N. 24
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
1 giugno 1996
N. 24
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1 giugno 1996 (del Presidente del Consiglio dei
Ministri)
Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attivita' di volo a motore
- Divieto, nell'ambito delle zone sottoposte a vincolo
paesaggistico nel territorio della provincia autonoma di Bolzano,
a fini di tutela ambientale e di difesa anche dall'inquinamento
acustico, dell'atterraggio e sorvolo di velivoli a motore a quote
inferiori a metri cinquecento dal suolo - Applicabilita' di tale
misura, nella parte ricadente nella provincia di Bolzano del
territorio del Parco nazionale dello Stelvio - Modifica ed
integrazione del regime vincolistico vigente nel Parco senza
osservanza della procedura di preventiva intesa con lo Stato
prescritta dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279
- Superamento dei limiti della competenza legislativa provinciale
con lesione delle attribuzioni spettanti allo Stato a presidio
dell'interesse nazionale.
Ambiente (tutela dell') - Disciplina delle attivita' di volo -
Divieto di decollo e atterraggio di apparecchi a motore, nelle
fasce orarie notturne e pomeridiane fissate dalla giunta
provinciale, limitatamentce ai voli turistici, da diporto o
sportivi, o per traino di alianti, fra gli altri, dall'aeroporto
di San Giacomo di Bolzano - Impossibilita' di disporre, con legge
provinciale, in modo unilaterale, sulle modalita' di apertura al
traffico turistico nazionale e internazionale, di un aeroporto
che, come quello di San Giacomo di Bolzano, non essendosi ancora
perfezionata al riguardo la successione della provincia sui beni
immobili dello Stato connessi con i mezzi dl comunicazione aerea,
prevista dall'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione emanate
con d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, e' tuttora di proprieta'
statale.
Ambiente (tutela dell') - Limitazioni alle attivita' sportive o da
diporto - Voli con deltaplano a motore e con velivoli ultraleggeri
- Interdizione su tutto il territorio provinciale - Imposizione di
un divieto assoluto di attivita' in via di principio lecite su
tutto il restante territorio nazionale - Possibilita' di
soddisfare le esigenze di ordine sanitario che la norma e' diretta
a garantire, con misure piu' flessibili, secondo i criteri
adottati nella legge-quadro n. 447/1994 sull'inquinamento acustico
- Esercizio delle competenze (solo concorrenti) della provincia
previste dagli artt. 9 e 11 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di sanita' e attivita' sportive e
ricreative, al di la' dei limiti costituiti dai principi di
eguaglianza e di tutela dell'iniziativa economica.
(Legge provincia di Bolzano 9 maggio 1996, artt. 1, commi 1 e 3, 2,
comma 3; d.P.R. 22 marzo 1977, n. 279, art. 3, terzo comma; d.P.R.
19 novembre 1987, n. 527, art. 7, comma 3).
(Cost., artt. 3 e 41).
(096C0839)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 23-10-1996)
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