N. 241 SENTENZA 27 giugno - 9 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensioni - Ispettori di polizia - Riliquidazione del trattamento di pensione in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 277/1991 dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale della norma (art. 43, diciassettesimo comma, tabella C, della legge 1 aprile 1981, n. 121) che non includeva detto personale tra i sottufficiali destinatari della stessa - Mancata previsione per gli ispettori di polizia in servizio alla data di entrata in vigore della menzionata tabella C, riletta in base alla detta sentenza n. 277/1991, e collocati a riposo prima della entrata in vigore della norma - Disparita' di trattamento tra situazioni omogenee - Non fondatezza. (D.-L. 7 gennaio 1992, n. 5, art. 4, primo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216). (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97). (096C1190) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-1996)

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