N. 273 ORDINANZA 11 - 22 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sciopero - Avvocato e procuratore - Astensione a tempo indeterminato degli avvocati e procuratori da ogni attivita' - Paralisi dell'azione penale - Identica questione ritenuta non fondata dalla Corte con la sentenza n. 171/1996 - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 486, quinto comma). (Cost., artt. 2, 10, 24, 101, 102, 134 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848). (096C1218) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 7-8-1996)

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