N. 287 SENTENZA 11 - 22 luglio 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposta sul reddito dela persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Redditi soggetti a tassazione separata - Mancata comprensione tra di essi (in art. 16 del d.P.R. n. 917 del 1986) del trattamento di disoccupazione corrisposto in periodo d'imposta successivo a quello di riferimento - Conseguente assoggettamento dell'indennita' di disoccupazione al meno favorevole regime (comportante aliquote piu' elevate) del cumulo dei redditi - Ingiustificata diversita' di disciplina rispetto agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, per i quali e' espressamente prevista (nel citato art. 16, lett. b) la tassazione separata - Effetti sostanzialmente riduttivi sull'indennita' di disoccupazione, non conciliabili con le essenziali finalita' della stessa - Violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela previdenziale (artt. 3 e 38 della Costituzione) - Illegittimita' costituzionale parziale. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16). (Cost., art. 3 e 38). (096C1232) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-1996)

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