N. 369 SENTENZA 17 ottobre - 2 novembre 1996

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Espropriazione per pubblica utilita' - Equiparazione, da parte del legislatore, della disciplina del "risarcimento del danno" alla disciplina concernente la determinazione della indennita' dovuta nel caso di un procedimento ablatorio - Applicazione al "risarcimento del danno" dei criteri di determinazione stabiliti per "il prezzo e l'entita' dell'indennizzo" - Violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca - Radicale diversita' strutturale e funzionale delle obbligazioni del risarcimento del danno e dell'indennizzo espropriativo - Parificazione del quantum risarcitorio alla misura dell'indennita', costituente elemento di sperequazione eccessivamente operante a favore del pubblico e in evidente squilibrio nel necessario contemperamento con il contrapposto interesse privato - Violazione dei principi di legalita', del buon andamento dell'attivita' amministrativa e di quello di responsabilita' dei pubblici dipendenti per i danni arrecati al privato per illecito amministrativo - Violazione del diritto alla proprieta' privata - Illegittimita' costituzionale - Inammissibilita'. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, comma 6, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549). (Cost., artt. 3, 42, 28 e 97). (096C1726) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-1996)

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