Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Salute - Tutela della salute dei non fumatori contro i danni del
cosiddetto fumo passivo - Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro -
Divieto di fumare nei luoghi di lavoro chiusi - Omessa previsione -
Richiamo alla costante giurisprudenza della Corte in materia (v.
sentenze nn. 218/1994, 202/1991, 307 e 455 del 1990, 559/1987 e
184/1986) - Assoluta esigenza del dovere di non ledere, ne' porre a
rischio, con comportamenti dannosi, la salute altrui costituente bene
primario e diritto fondamentale della persona e bisognevole pertanto
di piena ed esaustiva tutela, sia in ambito pubblicistico che nei
rapporti di diritto privato - Diritto del lavoratore a chiamare il
datore di lavoro dinanzi al giudice per l'accertamento di eventuali
responsabilita' nel predisporre gli adeguati strumenti di tutela, con
relativo dovere e reponsabilita' da parte dei datori di lavoro, di
attivarsi per verificare che la salute dei lavoratori sia
adeguatamente tutelata - Insussistenza di violazione di norme
costituzionali in base alla luce di una corretta interpretazione del
sistema delle norme positive vigenti gia' idonee a realizzare la
protezione dal fumo passivo in modo conforme al principio
costituzionale - Non fondatezza.
(Legge 11 novembre 1975, n. 584, artt. 1, lett. a); d.P.R. 19 marzo
1956, n. 303, artt. 9 e 14, modificati dall'art. 33 del d.lgs. 19
settembre 1994, n. 626; d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 64,
lett. b) e 65, comma 2).
(Cost., artt. 3 e 32).
(096C1868)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 28-12-1996)
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