N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 aprile 1997

N. 13 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 aprile 1997 (della Presidenza del Consiglio dei Ministri) Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Deliberazione della Giunta regionale in merito all'istituto dell'accreditamento delle strutture sanitarie private ai fini del convenzionamento con il Servizio sanitario - Disposizioni per il transitorio accreditamento, con validita' sino alla data di emanazione dei provvedimenti regionali di accreditamento attuativi delle norme di cui all'art. 8, comma 4, dei decreti di riordino (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, oltre che delle strutture di ricovero e cura gia' accreditate in virtu' dei disposti dell'art. 6, comma 6, legge 23 dicembre 1994, n. 724, delle strutture di ricovero e cura autorizzate e attualmente in esercizio, o che ottengono l'autorizzazione prima della data suddetta, purche', con dichiarazione dei loro legali rappresentanti, accettino il sistema di remunerazione a tariffa e i vigenti sistemi di vigilanza e controllo - Contrasto con i principi posti in materia, oltre che dalla citate disposizioni dei decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993, dagli artt. 8, comma 18, legge 24 dicembre 1993, n. 537, 2, commi 5 e 8, legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed 1, commi 4 e 32, legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui, per l'accreditamento delle strutture sanitarie private non sono sufficienti, contrariamente a quanto si presuppone nella impugnata delibera, i requisiti prescritti per l'esercizio della loro attivita' al di fuori di rapporti con il Servizio sanitario nazionale, ma se ne richiedono altri affinche', nell'ambito della programmazione regionale e nazionale e con la individuazione di 'standards', siano assicurate, in particolare, le condizioni per un regolato equilibrio nella concorrenza fra strutture pubbliche e private, per la tutela dei diritti e delle libere scelte degli utenti del servizio e per il contenimento della spesa pubblica - Sovrapposizione della delibera regionale all'atto di indirizzo e coordinamento, di fatto reso anticipatamente inefficace nella Regione Lombardia, previsto dal citato art. 8, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992 ed emanato, quasi contemporaneamente alla delibera regionale, il 14 gennaio 1997, nel quale gli "ulteriori requisiti" per l'accreditamento sono specificatamente indicati - Adozione della delibera, da parte della Giunta regionale, nonostante che i testi dell'atto di indirizzo e coordinamento e della raggiunta intesa con la Conferenza Stato-regioni (sulla quale l'atto del Governo si basa e che risale al 19 dicembre 1996) fossero gia' noti alla Regione - Divergenze, sui punti in questione, anche rispetto allo schema di disegno di legge della Regione Lombardia, attualmente in fase di predisposizione, per il riordino del Servizio sanitario regionale - Lamentata menomazione, sotto tutti i suddetti profili, delle attribuzioni costituzionali degli organi statali, anche in relazione ai limiti che la Regione e' tenuta a rispettare nella disciplina della propria autonomia finanziaria, e con incidenza, altresi', sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Richiamo alla sentenza n. 416/1995. (Deliberazione della Giunta regionale della Lombardia del 13 gennaio 1997, n. 23995). (Cost., artt. 32, 118 e 119; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma 4; d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, art. 9, comma 1, lett. g); legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 6; legge del 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 18; legge 28 dicembre 1995, n. 549, artt. 2, commi 5 e 8; legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 4 e 32). (097C0355) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 14-5-1997)

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