N. 437 ORDINANZA 22 novembre - 1 dicembre 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Procedimento disciplinare - Collegio arbitrale di disciplina - Nomina dei presidenti (estranei all'amministrazione), da parte del Presidente del tribunale del luogo sede del collegio, in caso di mancato accordo tra le rappresentanze dell'amministrazione e dei dipendenti - Dedotta violazione dei principii e criteri direttivi dettati per l'esercizio della delega legislativa e del principio di indipendenza del giudice - Questione sollevata dal Presidente del tribunale adi'to per la predetta nomina, nell'esercizio di funzioni non giurisdizionali - Carenza dei presupposti per l'instaurazione del giudizio di legittimita' costituzionale - Manifesta inammissibilita' della questione. D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59, comma 8. Costituzione, artt. 76 (in relazione all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 108; legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23. Giudizio di legittimita' costituzionale - Presupposti per la sua instaurazione - Necessita' di un "giudizio" nel corso del quale possa essere sollevata la questione di legittimita'. Legge cost. 9 febbraio 1948, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23. (099C2211) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-1999)

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