N. 448 ORDINANZA 22 novembre - 1 dicembre 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale Oggetto del giudizio - Applicabilita' ratione temporis delle norme censurate ai rapporti dedotti nel giudizio principale - Motivazione non implausibile del giudice rimettente - Eccezione di inammissibilita' su assunto contrario - Rigetto. Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Rapporti di lavoro a tempo parziale - Esclusione di ragguaglio del minimo retributivo giornaliero a siffatti rapporti, in proporzione alle ore effettivamente lavorate - Dedotta disparita' di trattamento tra prestazioni quantitativamente diverse, con violazione del diritto al lavoro e del diritto alla retribuzione - Manifesta infondatezza della questione. Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 20; d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), art. 14; legge 30 dicembre 1980, n. 895, art. 1; d.-l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537), art. 1; d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638), art. 7. Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma. Previdenza e assistenza - Contributi previdenziali - Rapporti di lavoro a tempo parziale - Fissazione di una nuova base di calcolo contributivo - Dedotta disparita' di trattamento - Questione prospettata in via ipotetica - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863), art. 5, quinto comma. Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma. (099C2222) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 9-12-1999)

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