N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2013

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013 (della Provincia autonoma di Trento). Finanza pubblica - Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni - Disposizioni a tal fine introdotte dal decreto-legge n. 174 del 2012 - Obbligo per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di adeguare il proprio ordinamento ad esse entro un anno - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata istituzione con legge ordinaria di un controllo di tipo repressivo della Corte dei conti nei confronti delle Province autonome - Contrasto con le norme di attuazione dello Statuto speciale che assoggettano le Province autonome unicamente al controllo di gestione in senso stretto (collaborativo) e riservano la materia dei controlli della Corte dei conti all'attuazione statutaria - Non riconducibilita' della previsione censurata alla materia del coordinamento della finanza pubblica - In subordine: Denunciata mancata previsione che l'adeguamento dell'ordinamento provinciale avvenga con norme di attuazione statutaria o con le procedure prescritte per le modifiche allo Statuto - Inosservanza del principio dell'accordo nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali - Illegittimo vincolo della Provincia autonoma ad adeguarsi alle "disposizioni" anziche' ai principi posti dalla normativa statale. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1, comma 16. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. Finanza pubblica - Verifiche del Ministero dell'economia e delle finanze sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 2009 - Possibilita' di attivazione anche nei confronti delle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata irragionevolezza per contraddittorieta' intrinseca - Istituzione di un controllo del Governo sulle Province autonome non previsto dallo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ne' dalle norme attuative di esso - Violazione dell'autonomia provinciale - Violazione del divieto di attribuire con legge ordinaria ulteriori funzioni amministrative agli organi statali in materie di competenza provinciale - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 1-bis, comma 4 (modificativo dell'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. Finanza pubblica - Strumenti di controllo della gestione finalizzati all'applicazione della revisione della spesa presso gli enti locali - Previsione che le metodologie necessarie per lo svolgimento dei controlli siano definite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e che i controlli delle Sezioni regionali della Corte dei conti, la prescrizione dell'adozione di misure correttive e la vigilanza sulla loro attuazione tengano conto delle attivita' ispettive svolte dai Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato - Conseguente ipotizzata possibilita' che i poteri di controllo attribuiti ai Servizi ispettivi ministeriali e alle sezioni regionali della Corte dei conti siano applicabili agli enti locali trentini - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato contrasto con le norme statutarie e di attuazione che attribuiscono alla Provincia autonoma la vigilanza finanziaria sui medesimi enti - Violazione della competenza provinciale in materia di finanza locale - Violazione del divieto di attribuire con legge ordinaria ulteriori funzioni amministrative agli organi statali in materie di competenza provinciale - Istituzione di un controllo (non meramente collaborativo) sugli enti locali, al di fuori delle previsioni dello Statuto speciale e delle norme di attuazione - Violazione della potesta' legislativa primaria della Provincia in materia di organizzazione interna - Irragionevolezza per contraddittorieta' intrinseca. - Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 6, commi 1, 2 e 3. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 54, n. 5, 75, 79, 80, 81, 83, 103, 104, 107, 108 e 109, nonche' Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, in particolare artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, in particolare art. 16; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 (come modificato dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 166); d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, in particolare art. 2. (13C00071) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 6-3-2013)

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