N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2013

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 marzo 2013 (della Provincia autonoma di Trento). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Maggior gettito tributario derivante dall'aumento d'importo del contributo unificato per le controversie davanti alla giustizia amministrativa - Riserva all'entrata del bilancio statale per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato contrasto con la particolare disciplina finanziaria prevista per le Province autonome - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione che riservano ad esse, in tutto o in parte, l'entrata di cui trattasi - Insussistenza dei requisiti per la riserva statale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 25, lett. b), n. 4 (modificativo dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111) e 28. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 75, primo comma, lett. g); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno per gli anni 2013, 2014 e 2015 - Incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome in misura di 500 milioni di euro annui, da realizzare mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Richiamo alle argomentazioni gia' svolte dalla medesima Provincia con il ricorso n. 156/12 - Denunciata ulteriore rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali, disposta su base meramente potestativa - Violazione del principio dell'accordo che regola il regime dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - Contrasto con le disposizioni statutarie e di attuazione riguardanti il concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica - Inosservanza delle procedure d'intesa previste per la revisione e le modifiche del titolo VI dello Statuto speciale - Lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Mancata determinazione di limiti certi alla durata dell'obbligo. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 118 (modificativo dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare, artt. 75 e 79, e artt. 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 9. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome e' effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Richiamo alle argomentazioni gia' svolte dalla medesima Provincia con il ricorso n. 156/12 - Denunciata violazione dell'autonomia della Provincia nell'organizzazione e gestione del servizio sanitario - Interferenza con la destinazione dei tributi erariali statutariamente spettanti alla ricorrente - Alterazione unilaterale dell'assetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia ricorrente - Violazione del principio dell'accordo - Inosservanza della procedura di revisione dello Statuto speciale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 132. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75, 79, 103, 104 e 107; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 108. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Operazioni immobiliari - Possibilita', dal 1° gennaio 2014, per gli enti territoriali e per quelli del Servizio sanitario nazionale, di effettuare acquisti immobiliari solo se ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' e se la congruita' del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio - Divieto, salvo eccezioni, per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, di acquistare nel 2013 immobili a titolo oneroso e di stipulare contratti di locazione passiva - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le disposizioni censurate siano immediatamente applicabili alle Province autonome ed agli enti locali dei rispettivi territori - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive in materie di competenza delle Province autonome - Violazione della loro autonomia finanziaria e amministrativa- Violazione della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Violazione del regime di separazione tra fonti statali e provinciali nelle materie di competenza provinciale - Contrasto con la norma statutaria che regola il concorso della Provincia al risanamento della finanza pubblica e alla definizione del patto di stabilita' . - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 138, nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. - Costituzione, art. 117, comma terzo; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare, art. 79, e art. 104; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 16 e 17, comma 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Divieto alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. di effettuare negli anni 2013 e 2014 spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, di acquistare autovetture o stipulare contratti di leasing fino al 31 dicembre 2014, di conferire incarichi di consulenza in materia informatica, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati - Obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dal contenimento di spesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Impugnazione proposta per l'ipotesi che le previsioni censurate siano immediatamente applicabili alla Provincia agli enti locali del suo territorio - Denunciata imposizione di norme di dettaglio immediatamente precettive - Imposizione unilaterale ai bilanci della Provincia e degli enti locali di un ulteriore contributo - Contrasto con le norme statutarie che regolano i modi in cui la ricorrente concorre agli obiettivi di finanza pubblica - Violazione del principio dell'accordo in materia finanziaria - Lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali e della competenza provinciale in materia di coordinamento della finanza locale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 141, 142, 143 e 146. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75, 79, 80 e 81; d.lgs . 16 marzo 1992, n. 268, art. 17. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Destinazione - Istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarieta' comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni - Riserva allo Stato del gettito dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo - Conferma per gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo (previsto dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2001, gia' impugnato dalla medesima Provincia con il ricorso n. 34/12) delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di assicurare il recupero al bilancio statale del maggiore gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio, mediante accantonamento di pari importo a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Modificabilita' degli importi a seguito della verifica del gettito dell'imposta riscontrato per il 2012 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento (in via cautelativa con riguardo alla questione sul Fondo di solidarieta') - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Contrasto con la norma statutaria che regola il concorso della Provincia al risanamento della finanza pubblica e alla definizione del patto di stabilita' - Contrasto con il principio dell'accordo tra Stato, Regioni speciali e Province autonome in materia finanziaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in particolare, lett. b), f), h) e i). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75, 79, 80 commi primo e primo-ter, e 81, secondo comma, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Gettito dell'imposta municipale propria (IMU) - Riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo - Modificabilita' degli importi a seguito della verifica del gettito dell'imposta riscontrato per 2012 - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata avocazione allo Stato di risorse riscosse a titolo di tributo erariale, corrispondenti a tributi spettanti alla Provincia o agli enti locali - Contrasto con il principio consensuale nelle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni speciali e le Province autonome - Insussistenza dei requisiti posti dall'art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992 per la riserva statale - Violazione del principio della certezza del diritto. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, in particolare, lett. f) e i). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 75, primo comma, lett. g); d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9, 10 e 10-bis. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Sovragettito percepito dai Comuni in relazione all'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) - Conferma per gli anni 2013 e 2014 dell'obbligo (previsto dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011, gia' impugnato dalla medesima Provincia con il ricorso n. 34/12) per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e Bolzano di riversarlo per conto dei Comuni siti nei rispettivi territori, mediante accantonamenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Violazione delle norme statutarie che configurano un sistema completo di concorso delle Province agli obiettivi di finanza pubblica non derogabili se non con le modalita' statutarie. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 380, lett. h). - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 75, 79, 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 9 e 10. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Assoggettamento di tali enti al rispetto dei commi da 449 a 472 dell'art. 1 della legge predetta, qualificati come principi fondamentali di coordinamento finanziario - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata alterazione unilaterale dell'assetto dei rapporti in materia finanziaria disegnato dallo Statuto speciale - Violazione del principio dell'accordo per la modifica di tali rapporti - Violazione della normativa di attuazione statutaria che esclude la diretta applicazione di norme statali in materie di competenza regionale e prescrive l'adeguamento della legislazione regionale - Indebita evocazione di un potere sostitutivo diverso da quelli previsti dalle norme di attuazione statutaria. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 448. - Costituzione, art. 120; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 8. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Previsione, con disposizioni qualificate come principi fondamentali di coordinamento finanziario, che i predetti enti concordano con il Ministero dell'economia e finanze, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato unilateralmente aumentando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 con importi e contributi predefiniti da alcune leggi e che tali contributi sono applicati anche in caso di mancato accordo - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della normativa statutaria, che vieta la regolazione unilaterale degli obblighi relativi al patto di stabilita' interno - Violazione del principio dell'accordo tra Stato e autonomie speciali in materia finanziaria - Violazione del principio di ragionevolezza, per contraddittorieta' intrinseca - Vanificazione del regime dell'intesa "forte" - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 455 e 456. - Costituzione, art. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), Titolo VI, in particolare art. 79, comma terzo, e artt. 104 e 107. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome - Previsione che gli enti locali situati sul territorio regionale siano assoggettati all'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 e, in caso di mancato accordo, alle disposizioni previste in materia di patto di stabilita' interno per gli enti locali del restante territorio nazionale - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione della competenza provinciale in materia di finanza locale - Contrasto con le disposizioni della legge di stabilita' 2011 in materia - Contrasto con la clausola di salvaguardia di cui al comma 458 dell'art. 1 della legge impugnata. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 457. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79, comma terzo, 80 e 81; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Concorso della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica - Previsione che tali enti concorrono al riequilibrio finanziario anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione di specifiche norme di attuazione statutaria, le quali devono precisare le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata esorbitanza dalla competenza del legislatore statale ordinario - Contrasto con la speciale disciplina statutaria sul concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 459. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 79, 104 e 107. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge di stabilita' 2013 - Condizioni per l'adempimento del patto di stabilita', casi di inadempimento e relative sanzioni - Applicabilita' di tali previsioni alle Regioni ad autonomia speciale e alle Province autonome - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciato contrasto con la speciale disciplina statutaria degli obblighi relativi al patto di stabilita' interno - Violazione del principio consensuale nei rapporti finanziari tra Stato e Regioni speciali - Inosservanza delle forme procedimentali necessarie per la modifica o l'attuazione del Titolo VI dello Statuto speciale - In via eventuale (qualora le norme impugnate fossero intese applicabili anche in relazione agli obblighi concernenti i patti di stabilita' degli enti locali): violazione delle competenze provinciali in riferimento agli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e alle funzioni di coordinamento degli enti locali - Violazione della competenza legislativa provinciale in materia di finanza locale. - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465. - Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 79, (in via eventuale: artt. 79, commi terzo e quarto, 80 e 81), 103, 104 e 107; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2, (in via eventuale: d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 17, comma 3). (13C00109) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 10-4-2013)

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