N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 2014

Ordinanza del 10 giugno 2014 del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale a carico di P.M.. Processo penale - Misure cautelari - Imputato tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso o che intenda sottoporsi a un programma terapeutico - Applicazione o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari o in struttura privata autorizzata - Inapplicabilita' della misura alternativa quando si procede per il delitto di cui all'art. 74 del d.P.R n. 309 del 1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) per come richiamato dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 - Mancata previsione della salvezza dell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Lesione del diritto alla salute - Ingiustificata discriminazione rispetto ai tossicodipendenti imputati di altri reati - Parita' di trattamento tra fattispecie delittuose diverse - Violazione del principio di non colpevolezza - Violazione del principio di inviolabilita' della liberta' personale. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 89, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 32. (14C00352) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 14-1-2015)

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