N. 116 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2023

Ordinanza del 9 maggio 2023 della Corte d'appello di Bologna nel procedimento penale a carico di B. S.. Reati e pene - Pene sostitutive - Detenzione domiciliare sostitutiva - Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato - Previsione che, in ogni caso, il condannato puo' lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice - Denunciata mancata previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva venga espiata, invece, con le modalita' stabilite dall'art. 284 cod. proc. pen., richiamate dagli artt. 47-ter, comma 4, e 47-quinquies, comma 3, della legge n. 354 del 1975. Reati e pene - Pene sostitutive - Licenze ai condannati alla detenzione domiciliare sostitutiva - Previsione che per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Reati e pene - Pene sostitutive - Ipotesi di responsabilita' penale e revoca - Denunciata previsione che il condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare e' punito ai sensi dell'art. 385 cod. pen. solo nel caso in cui si allontani per piu' di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi indicati nell'art. 56 della legge n. 689 del 1981. - Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), art. 71, comma 1, lettere c), s) e v), nella parte in cui modificano, rispettivamente, il primo comma dell'art. 56, il primo comma dell'art. 69 e il secondo comma dell'art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). (23C00149) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 20-9-2023)

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