N. 116
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 maggio 2023
Ordinanza del 9 maggio 2023 della Corte d'appello di Bologna nel
procedimento penale a carico di B. S..
Reati e pene - Pene sostitutive - Detenzione domiciliare sostitutiva
- Previsione che la detenzione domiciliare sostitutiva comporta
l'obbligo di rimanere nella propria abitazione per non meno di
dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze
familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di
salute del condannato - Previsione che, in ogni caso, il condannato
puo' lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche
non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze
di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice -
Denunciata mancata previsione che la detenzione domiciliare
sostitutiva venga espiata, invece, con le modalita' stabilite
dall'art. 284 cod. proc. pen., richiamate dagli artt. 47-ter, comma
4, e 47-quinquies, comma 3, della legge n. 354 del 1975.
Reati e pene - Pene sostitutive - Licenze ai condannati alla
detenzione domiciliare sostitutiva - Previsione che per
giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio,
alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al
condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare
possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque
non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno.
Reati e pene - Pene sostitutive - Ipotesi di responsabilita' penale e
revoca - Denunciata previsione che il condannato alla pena
sostitutiva della detenzione domiciliare e' punito ai sensi
dell'art. 385 cod. pen. solo nel caso in cui si allontani per piu'
di dodici ore, senza giustificato motivo, da uno dei luoghi
indicati nell'art. 56 della legge n. 689 del 1981.
- Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari), art. 71, comma 1, lettere c), s) e v),
nella parte in cui modificano, rispettivamente, il primo comma
dell'art. 56, il primo comma dell'art. 69 e il secondo comma
dell'art. 76 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale).
(23C00149)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 20-9-2023)
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