N. 26 ORDINANZA 13 - 16 febbraio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Separazione giudiziale dei coniugi - Udienza presidenziale per l'esperimento del tentativo di conciliazione - Previsione che i coniugi debbano comparire personalmente con l'assistenza del difensore - Asserita impossibilita' di esperire il tentativo di conciliazione ove una parte non sia munita di assistenza legale - Difetto di adeguata motivazione sull'oggetto - Inosservanza dell'obbligo di interpretazione costituzionalmente conforme - Uso improprio dell'incidente di costituzionalita' per finalita' di avallo interpretativo - Evocazione apodittica dei parametri - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., artt. 707, primo comma, 708, primo comma, come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lett. e-ter del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e art. 708, intero testo. - Costituzione, artt. 3, 24, 29, 30, 31, 111. (T-120026) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 22-2-2012)

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