N. 47 ORDINANZA 20 febbraio - 7 marzo 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Riscossione esattoriale - Notificazione di cartella di pagamento relativa a debiti previdenziali - Temporanea assenza di soggetto idoneo a ricevere l'atto presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario - Applicabilita' delle modalita' di notificazione mediante deposito nella casa comunale e conseguente perfezionamento della notificazione nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito dell'atto e' affisso nell'albo del comune - Denunciata estensione del procedimento notificatorio nella casa comunale, riferito alle ipotesi di materiale impossibilita' di notifica dell'atto nel luogo previsto in via generale dalla legge, anche all'ipotesi in cui sia noto il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario - Ordinanza di rimessione - Difetto di notificazione alla parte rimasta contumace nel giudizio principale - Necessita' di integrazione del contraddittorio secondo un criterio di economia processuale, in assenza di termine perentorio per il giudizio costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente, affinche' provveda alla notificazione dell'ordinanza di rimessione al litisconsorte pretermesso. - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma terzo, in combinato disposto con il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma primo, alinea e lett. e). - Costituzione, artt. 3 e 24. (T-120047) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 14-3-2012)

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