Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania -
Autorizzazione dell'iscrizione nelle UPB 7.28.64 (fondi di riserva
per spese obbligatorie e pagamento dei residui passivi colpiti da
perenzione amministrativa), 6.23.57 (spese generali, legali,
amministrative) e 4.15.38 (assistenza sanitaria) delle somme
ammontanti ad euro 600.000.000,00, nonche' dell'iscrizione della
somma complessiva di euro 189.000.000,00, come da allegato A della
legge di bilancio 2011 (spese correnti e obbligatorie) - Copertura
finanziaria realizzata attraverso l'utilizzazione dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, ancora in pendenza di
accertamento per effetto della mancata approvazione del rendiconto
2010 - Impossibilita' di realizzare il pareggio di bilancio in sede
preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di
amministrazione non accertato e verificato a seguito della
procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio
precedente - Insufficienza della dotazione del fondo per il
pagamento dei residui perenti, a garanzia di assolvimento delle
obbligazioni assunte - Inosservanza dell'obbligo di copertura
credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale,
nonche' inosservanza del criterio prudenziale -Violazione dei
principi costituzionali della corretta copertura della spesa, del
pareggio e dell'equilibrio tendenziale - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 1, commi 6,
7, 8 e 9.
- Costituzione, art. 81, quarto comma.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania -
Autorizzazione dell'iscrizione della somma complessiva di euro
260.000.000.00 nelle unita' previsionali di base (UPB) 1.82.227
(ammortamento mutui) e 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti) -
Copertura finanziaria realizzata con quota parte dell'avanzo di
amministrazione a destinazione vincolata - Omessa indicazione del
vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di
utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto -
Inosservanza dell'obbligo di chiarezza e verificabilita'
dell'informazione - Violazione del principio della corretta
copertura della spesa - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 1, comma 5,
nella formulazione originaria.
- Costituzione, art. 81, comma quarto.
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superveniens che modifica l'art. 1 comma 5 della legge regionale n.
5 del 2011 - Presenza degli stessi vizi censurati nel ricorso dello
Stato avverso la disposizione originaria - Sottoposizione a
scrutinio in applicazione del principio di effettivita' della
tutela costituzionale delle parti nel giudizio in via di azione.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 1, comma 5,
nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal comma 2
dell'art. 1 della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n.
21.
- Costituzione, art. 81, comma quarto.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Ius
superveniens che modifica l'art. 1 comma 5 della legge regionale n.
5 del 2011 - Autorizzazione dell'iscrizione della somma di euro
60.000.000,00 nella UPB 1.1.5 denominata "Acquedotti e
disinquinamenti" - Copertura finanziaria realizzata con quota parte
del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione a
destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR
2000/2006 - Omessa indicazione del vincolo normativo, che
legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di
amministrazione presunto - Inosservanza dell'obbligo di chiarezza e
verificabilita' dell'informazione - Violazione del principio della
corretta copertura della spesa - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 1, comma 5,
nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal comma 2
dell'art. 1 della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n.
21.
- Costituzione, art. 81, comma quarto.
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superveniens che modifica la copertura del concorso
nell'ammortamento mutui contratti entro il 2010 da enti locali per
la realizzazione di opere pubbliche - Sanatoria, al termine
dell'esercizio 2011, non satisfattiva del principio della copertura
della spesa - Disposizione che, pur non incidendo direttamente sul
comma 1 dell'art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del
2011 dichiarato incostituzionale, ne costituisce modificazione non
testuale - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma
246, primo periodo, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della
legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21.
- Costituzione, art. 81, comma quarto; legge 11 marzo 1953, n. 87,
art. 27.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania -
Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio
2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione
di investimenti e per la partecipazione a societa' che svolgono
attivita' strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione,
nonche' per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto
interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di
indebitamento gia' realizzate - Assenza del dettaglio dei capitoli
e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento -
Impossibilita' di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme
derivanti dal ricorso al mercato finanziario - Contrasto con le
norme di principio statali in materia di coordinamento della
finanza pubblica che pongono regole e limiti per il ricorso
all'indebitamento - Violazione dei principi di salvaguardia
dell'equilibrio del bilancio - Violazione della competenza
legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento
della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento della censura della mancata quantificazione degli
oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale,
derivanti da operazioni di indebitamento gia' realizzate dalla
Regione Campania.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 5.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma; legge 24
dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi da 16 a 21-bis; d.l. 23 giugno
2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) art.
62, (cost. art. 117, secondo comma, lett. e)).
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania -
Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio
2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione
di investimenti e per la partecipazione a societa' che svolgono
attivita' strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione,
nonche' per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto
interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di
indebitamento gia' realizzate - Nota informativa allegata al
bilancio indicativa degli oneri e degli impegni relativi a
strumenti finanziari, anche derivati, assunti relativamente al 2011
- Incompletezza e mancata indicazione analitica delle unita'
previsionali di base e dei capitoli - Contrasto con la norma di
principio statale in materia di coordinamento della finanza
pubblica che pretende l'analitica definizione degli oneri gia'
affrontati e la stima di quelli sopravvenuti sulla base delle
clausole matematiche in concreto adottate con riferimento
all'andamento dei mercati finanziari - Impossibilita' di verificare
che l'impostazione e la gestione del bilancio siano conformi alle
regole di sana amministrazione, anche in riferimento agli esercizi
futuri - Violazione dei principi di salvaguardia dell'equilibrio
tendenziale del bilancio - Violazione della competenza legislativa
statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza
pubblica - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento della
censura della mancata quantificazione degli oneri di ammortamento
in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di
indebitamento gia' realizzate dalla Regione Campania.
- Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, artt. 5 e 10,
comma 2, come integrato dalla nota informativa, allegata sub G, in
combinato disposto.
- Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma; d.l. 23
giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133)
art. 62, comma 8, come integrato dall'art. 3, comma 1, della legge
22 dicembre 2008, n. 203 (Costituzione, art. 117, secondo comma,
lett. e)).
(T-120070)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2012)
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