N. 70 SENTENZA 21 - 28 marzo 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione dell'iscrizione nelle UPB 7.28.64 (fondi di riserva per spese obbligatorie e pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa), 6.23.57 (spese generali, legali, amministrative) e 4.15.38 (assistenza sanitaria) delle somme ammontanti ad euro 600.000.000,00, nonche' dell'iscrizione della somma complessiva di euro 189.000.000,00, come da allegato A della legge di bilancio 2011 (spese correnti e obbligatorie) - Copertura finanziaria realizzata attraverso l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, ancora in pendenza di accertamento per effetto della mancata approvazione del rendiconto 2010 - Impossibilita' di realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso la contabilizzazione di un avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente - Insufficienza della dotazione del fondo per il pagamento dei residui perenti, a garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte - Inosservanza dell'obbligo di copertura credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, nonche' inosservanza del criterio prudenziale -Violazione dei principi costituzionali della corretta copertura della spesa, del pareggio e dell'equilibrio tendenziale - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 1, commi 6, 7, 8 e 9. - Costituzione, art. 81, quarto comma. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione dell'iscrizione della somma complessiva di euro 260.000.000.00 nelle unita' previsionali di base (UPB) 1.82.227 (ammortamento mutui) e 1.1.5 (acquedotti e disinquinamenti) - Copertura finanziaria realizzata con quota parte dell'avanzo di amministrazione a destinazione vincolata - Omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto - Inosservanza dell'obbligo di chiarezza e verificabilita' dell'informazione - Violazione del principio della corretta copertura della spesa - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 1, comma 5, nella formulazione originaria. - Costituzione, art. 81, comma quarto. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Ius superveniens che modifica l'art. 1 comma 5 della legge regionale n. 5 del 2011 - Presenza degli stessi vizi censurati nel ricorso dello Stato avverso la disposizione originaria - Sottoposizione a scrutinio in applicazione del principio di effettivita' della tutela costituzionale delle parti nel giudizio in via di azione. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 1, comma 5, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal comma 2 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21. - Costituzione, art. 81, comma quarto. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Ius superveniens che modifica l'art. 1 comma 5 della legge regionale n. 5 del 2011 - Autorizzazione dell'iscrizione della somma di euro 60.000.000,00 nella UPB 1.1.5 denominata "Acquedotti e disinquinamenti" - Copertura finanziaria realizzata con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione a destinazione vincolata proveniente dalle risorse liberate dal POR 2000/2006 - Omessa indicazione del vincolo normativo, che legittimerebbe la deroga al divieto di utilizzazione dell'avanzo di amministrazione presunto - Inosservanza dell'obbligo di chiarezza e verificabilita' dell'informazione - Violazione del principio della corretta copertura della spesa - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 1, comma 5, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dal comma 2 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21. - Costituzione, art. 81, comma quarto. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Ius superveniens che modifica la copertura del concorso nell'ammortamento mutui contratti entro il 2010 da enti locali per la realizzazione di opere pubbliche - Sanatoria, al termine dell'esercizio 2011, non satisfattiva del principio della copertura della spesa - Disposizione che, pur non incidendo direttamente sul comma 1 dell'art. 5 della legge della Regione Campania n. 5 del 2011 dichiarato incostituzionale, ne costituisce modificazione non testuale - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, art. 1, comma 246, primo periodo, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 6 dicembre 2011, n. 21. - Costituzione, art. 81, comma quarto; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per la partecipazione a societa' che svolgono attivita' strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonche' per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento gia' realizzate - Assenza del dettaglio dei capitoli e delle UPB finanziate dalle operazioni di indebitamento - Impossibilita' di verificare l'effettiva utilizzazione delle somme derivanti dal ricorso al mercato finanziario - Contrasto con le norme di principio statali in materia di coordinamento della finanza pubblica che pongono regole e limiti per il ricorso all'indebitamento - Violazione dei principi di salvaguardia dell'equilibrio del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento della censura della mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento gia' realizzate dalla Regione Campania. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, art. 5. - Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma; legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi da 16 a 21-bis; d.l. 23 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) art. 62, (cost. art. 117, secondo comma, lett. e)). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Campania - Autorizzazione del ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2011, entro il limite di euro 58.450.000,00, per la realizzazione di investimenti e per la partecipazione a societa' che svolgono attivita' strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione, nonche' per il pagamento degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale derivanti dalle operazioni di indebitamento gia' realizzate - Nota informativa allegata al bilancio indicativa degli oneri e degli impegni relativi a strumenti finanziari, anche derivati, assunti relativamente al 2011 - Incompletezza e mancata indicazione analitica delle unita' previsionali di base e dei capitoli - Contrasto con la norma di principio statale in materia di coordinamento della finanza pubblica che pretende l'analitica definizione degli oneri gia' affrontati e la stima di quelli sopravvenuti sulla base delle clausole matematiche in concreto adottate con riferimento all'andamento dei mercati finanziari - Impossibilita' di verificare che l'impostazione e la gestione del bilancio siano conformi alle regole di sana amministrazione, anche in riferimento agli esercizi futuri - Violazione dei principi di salvaguardia dell'equilibrio tendenziale del bilancio - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento della censura della mancata quantificazione degli oneri di ammortamento in conto interessi ed in conto capitale, derivanti da operazioni di indebitamento gia' realizzate dalla Regione Campania. - Legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 5, artt. 5 e 10, comma 2, come integrato dalla nota informativa, allegata sub G, in combinato disposto. - Costituzione, artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma; d.l. 23 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) art. 62, comma 8, come integrato dall'art. 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e)). (T-120070) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2012)

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