N. 72 SENTENZA 21 - 28 marzo 2012

Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti. Corte dei conti - Parificazione del rendiconto generale della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010 - Decisione della Corte dei conti che dichiara regolare il rendiconto ad esclusione dei capitoli di spesa relativi all'esecuzione dei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e non inviati al controllo preventivo di legittimita' - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige - Asserita inesistenza del potere della Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di legittimita' i regolamenti regionali - Asserita omissione dell'esercizio della giurisdizione, in relazione alla parificazione parziale del rendiconto - Asserita violazione del principio di leale collaborazione e del diritto alla tutela giurisdizionale per mancanza di contraddittorio - Richiesta di annullamento della decisione, nella parte in cui esclude i capitoli di spesa relativi all'esecuzione dei regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel periodo 2006/2009 e non inviati al controllo preventivo di legittimita' - Omessa impugnazione di precedenti atti con cui la Corte aveva gia' rivendicato il potere di esercitare il controllo preventivo di legittimita' - Inidoneita' dell'atto impugnato a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite della ricorrente e inesistenza dell'interesse a ricorrere - Utilizzo del conflitto tra enti quale mezzo improprio di censura dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Inammissibilita' del ricorso. - Decisione della Corte dei conti, sezioni riunite, n. 36/CONTR/2011 del 30 giugno 2011. - Costituzione, art. 24, primo comma; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, artt. 7, 10, commi 1 e 2. (T-120072) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2012)

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