Giudizio su conflitto di attribuzione tra Enti.
Corte dei conti - Parificazione del rendiconto generale della Regione
Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2010 - Decisione
della Corte dei conti che dichiara regolare il rendiconto ad
esclusione dei capitoli di spesa relativi all'esecuzione dei
regolamenti emanati con decreti del Presidente della Regione nel
periodo 2006/2009 e non inviati al controllo preventivo di
legittimita' - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla
Regione Trentino-Alto Adige - Asserita inesistenza del potere della
Corte dei conti di sottoporre a controllo preventivo di
legittimita' i regolamenti regionali - Asserita omissione
dell'esercizio della giurisdizione, in relazione alla parificazione
parziale del rendiconto - Asserita violazione del principio di
leale collaborazione e del diritto alla tutela giurisdizionale per
mancanza di contraddittorio - Richiesta di annullamento della
decisione, nella parte in cui esclude i capitoli di spesa relativi
all'esecuzione dei regolamenti emanati con decreti del Presidente
della Regione nel periodo 2006/2009 e non inviati al controllo
preventivo di legittimita' - Omessa impugnazione di precedenti atti
con cui la Corte aveva gia' rivendicato il potere di esercitare il
controllo preventivo di legittimita' - Inidoneita' dell'atto
impugnato a ledere le attribuzioni costituzionalmente garantite
della ricorrente e inesistenza dell'interesse a ricorrere -
Utilizzo del conflitto tra enti quale mezzo improprio di censura
dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Inammissibilita'
del ricorso.
- Decisione della Corte dei conti, sezioni riunite, n. 36/CONTR/2011
del 30 giugno 2011.
- Costituzione, art. 24, primo comma; legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, art. 10; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, artt. 7, 10,
commi 1 e 2.
(T-120072)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 4-4-2012)
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