Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Lavoro - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana -
Attivita' di panificazione - Previsione che il responsabile
dell'attivita' produttiva sia assoggettato alla formazione
obbligatoria entro il termine di sei mesi, estensibile a dodici,
dalla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), nonche'
all'aggiornamento obbligatorio periodico con cadenza quinquennale -
Sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi -
Ricorso del Governo - Autorizzazione del Consiglio dei ministri
all'impugnazione - Necessita' - Mancanza in relazione a talune
delle disposizioni censurate - Inammissibilita' delle relative
questioni.
- Legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18, artt. 3, comma 5,
5, commi 4 e 5, e 6, comma 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 4 luglio 2006, n. 223
(convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) art 4.
Lavoro - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana -
Attivita' di panificazione - Previsione che il responsabile
dell'attivita' produttiva sia assoggettato alla formazione
obbligatoria entro il termine di sei mesi, estensibile a dodici,
dalla segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), nonche'
all'aggiornamento obbligatorio periodico con cadenza quinquennale -
Sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi -
Ricorso del Governo - Deduzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato
con la memoria conclusiva - Divieto di introdurre nuove censure
dopo l'esaurimento del termine perentorio per impugnare le leggi in
via principale - Ammissibilita' delle censure solo nei limiti in
cui svolgono argomenti a sostegno dell'impugnativa.
- Legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18, artt. 3, comma 5,
5, commi 4 e 5, e 6, comma 4.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 4 luglio 2006, n. 223
(convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) art 4.
Lavoro - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana -
Attivita' di panificazione - Previsione che il responsabile
dell'attivita' produttiva sia assoggettato alla formazione
obbligatoria entro il termine di sei mesi dalla segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), nonche' all'aggiornamento
obbligatorio periodico con cadenza quinquennale - Sanzioni
pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi - Ricorso del
Governo - Asserito contrasto con la normativa statale, che non
prevede requisiti per lo svolgimento dell'attivita' - Asserita
violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente
delle professioni - Insussistenza - Ascrizione delle norme
impugnate alla competenza legislativa residuale delle Regioni in
materia di formazione professionale - Non fondatezza della
questione.
- Legge della Regione Toscana 6 maggio 2011, n. 18, artt. 3, commi 2
e 3, e 5, comma 3.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; d.l. 4 luglio 2006, n. 223
(convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) art 4.
(T-120108)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 2-5-2012)
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