N. 133 SENTENZA 21 - 31 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Acque - Norme della Regione Liguria - Scarichi idrici - Autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate - Tacito rinnovo di quattro anni in quattro anni, sussistendo gli stessi presupposti e requisiti - Contrasto con la normativa statale di riferimento, in base alla quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, l'autorizzazione e' valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo - Standard minimi di tutela non derogabili dalle Regioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, che aggiunge all'art. 85 della legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18, il comma 3-bis. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 124, comma 8. (T-120133) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 6-6-2012)

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