N. 135 SENTENZA 21 - 31 maggio 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia - Introduzione di una addizionale erariale da versare al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della regione Siciliana - Ius superveniens che non comporta la cessazione della materia del contendere - Trasferimento della questione della nuova disposizione. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) artt. 23, comma 21, e 40 comma 2, alinea e lettera a). - Statuto della Regione Sicilia, art. 36, primo comma; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, primo comma. Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia - Introduzione di una addizionale erariale da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita mancanza delle condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l'attribuzione allo Stato, in via di eccezione, delle entrate tributarie riscosse nel territorio siciliano - Insussistenza - Non fondatezza della questione. - D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111) artt. 23, comma 21, e 40 comma 2, alinea e lettera a). - Statuto della Regione Sicilia, art. 36, primo comma; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2, primo comma. (T-120135) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 6-6-2012)

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