Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia
- Introduzione di una addizionale erariale da versare al bilancio
dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della
manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della regione
Siciliana - Ius superveniens che non comporta la cessazione della
materia del contendere - Trasferimento della questione della nuova
disposizione.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111) artt. 23, comma 21, e 40 comma 2, alinea e lettera a).
- Statuto della Regione Sicilia, art. 36, primo comma; d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, art. 2, primo comma.
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia
- Introduzione di una addizionale erariale da versarsi al bilancio
dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della
manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Regione
Siciliana - Asserita mancanza delle condizioni richieste dalla
normativa di attuazione statutaria per l'attribuzione allo Stato,
in via di eccezione, delle entrate tributarie riscosse nel
territorio siciliano - Insussistenza - Non fondatezza della
questione.
- D.l. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011,
n. 111) artt. 23, comma 21, e 40 comma 2, alinea e lettera a).
- Statuto della Regione Sicilia, art. 36, primo comma; d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, art. 2, primo comma.
(T-120135)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 6-6-2012)
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