N. 257 SENTENZA 19 - 22 novembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Maternita' e infanzia - Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Adozione e affidamento preadottivo di minore - Modalita' di erogazione dell'indennita' di maternita' per un periodo di tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia - Censura di norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Difetto di rilevanza - Inammissibilita' della questione. - D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 67, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 31 e 37. Maternita' e infanzia - Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Adozione e affidamento preadottivo di minore - Prestazione dell'indennita' di maternita' per un periodo di tre mesi anziche' di cinque mesi, come previsto per le lavoratrici dipendenti - Irragionevole disparita' di trattamento - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura. - D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 64, comma 2, come integrato dal richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. n. 136 del 12 giugno 2002. - Costituzione, art. 3 (artt. 31 e 37). (T-120257) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 28-11-2012)

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