Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Maternita' e infanzia - Lavoratrici iscritte alla gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Adozione
e affidamento preadottivo di minore - Modalita' di erogazione
dell'indennita' di maternita' per un periodo di tre mesi successivi
all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia - Censura di
norma di cui il rimettente non deve fare applicazione - Difetto di
rilevanza - Inammissibilita' della questione.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 67, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 37.
Maternita' e infanzia - Lavoratrici iscritte alla gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Adozione
e affidamento preadottivo di minore - Prestazione dell'indennita'
di maternita' per un periodo di tre mesi anziche' di cinque mesi,
come previsto per le lavoratrici dipendenti - Irragionevole
disparita' di trattamento - Illegittimita' costituzionale in parte
qua - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
- D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 64, comma 2, come integrato dal
richiamo al decreto ministeriale 4 aprile 2002 del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. n. 136 del 12
giugno 2002.
- Costituzione, art. 3 (artt. 31 e 37).
(T-120257)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 28-11-2012)
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