Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Istituzione, ad
opera dell'associazione dei cacciatori, di un fondo di garanzia
alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni
titolare di permesso in misura percentuale rispetto alla tassa di
concessione per la licenza di porto di fucile per uso di caccia -
Ricorso del Governo - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla
controparte - Estinzione del giudizio.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14,
art. 36-bis, inserito dall'art. 2, comma 15, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma; legge 13 dicembre
2010, n. 220, art. 1, comma 123.
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Piccioni
domestici inselvatichiti - Classificazione tra le specie escluse
dalla nozione di fauna selvatica in contrasto con la normativa
statale che non contempla tale specie tra le eccezioni -
Sottrazione dei piccioni domestici inselvatichiti alla protezione
specifica disposta dalla normativa statale - Pregiudizio del nucleo
minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di
trasversalita' e primazia della competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimita'
costituzionale parziale.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14,
art. 2, comma 1, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio
1992, n. 157, art. 2, comma 2 (Costituzione, art. 117, primo comma;
direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma).
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla
volpe, al cinghiale, alla lepre bianca e alla pernice bianca -
Previsione di periodi di caccia diversi e piu' ampi rispetto
all'arco temporale massimo consentito dalla normativa statale di
settore - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna
selvatica - Carattere di trasversalita' e primazia della competenza
esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema
- Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14,
art. 4, comma 1, lett. b) ed e), numeri 1) e 2), come sostituite
dall'art. 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di
Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio
1992, n. 157, art. 18, comma 1 (Costituzione, art. 117, primo
comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma).
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla
lepre comune e al merlo consentita fino al 10 gennaio - Caccia al
merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio consentita tutti i giorni
della settimana a partire dal 16 dicembre - Contrasto con la
normativa statale sul calendario delle attivita' di caccia, nonche'
deroga al principio del silenzio venatorio nei giorni di martedi' e
venerdi' - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della
fauna selvatica - Carattere di trasversalita' e primazia della
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed
ecosistema - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14,
art. 4, comma 1-bis, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio
1992, n. 157, art. 18, commi 1, 5 e 6 (Costituzione, art. 117,
primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto
della Regione Trentino-Alto Adige, 4 e 8, primo comma).
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla
cesena e al tordo bottaccio consentita fino al 10 gennaio - Ricorso
del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva
statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza -
Termine compatibile, in quanto piu' ristretto, con la normativa
statale di settore che consente la caccia fino al 31 gennaio - Non
fondatezza in parte qua.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14,
art. 4, comma 1-bis, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio
1992, n. 157, art. 18, comma 1.
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilita' di
esercizio dell'attivita' venatoria sia in forma vagante sia
mediante appostamento fisso - Contrasto con la normativa statale
che prescrive l'assoluta alternativita' di tali sistemi di caccia
(principio della caccia di specializzazione) - Pregiudizio del
nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di
trasversalita' e primazia della competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14,
art. 13, comma 1, come sostituito dall'art. 2, comma 5, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio
1992, n. 157, art. 12, comma 5 (Costituzione, art. 117, primo
comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma).
Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Sistema di
controllo di propagazione della specie nutria - Affidamento al
corpo forestale e agli agenti venatori della sua attuazione, in
carenza di valutazione tecnica dell'ISPRA - Contrasto con la
normativa statale che consente piani di abbattimento solo quando
l'ISPRA abbia escluso la previa efficace esperibilita' di metodi
ecologici - Lesione del principio di gradualita' - Carattere di
trasversalita' e primazia della competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimita'
costituzionale.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14,
art. 29, comma 3, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge della
Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio
1992, n. 157, art. 19, comma 2 (Costituzione, art. 117, primo
comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della
Regione Trentino-Alto Adige, 4 e 8, primo comma).
Amministrazione pubblica - Unione europea - Norme della Provincia
autonoma di Bolzano - Conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Previsione che
i provvedimenti di approvazione relativi ad opere o progetti, che
abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, siano soggetti
a misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale
della rete ecologica europea denominata "Natura 2000" - Omessa
previsione dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea
delle misure di compensazione adottate - Ricorso del Governo -
Asserito contrasto con la normativa comunitaria e con le relative
norme statali di attuazione - Insussistenza - Applicabilita' delle
norme statali di attuazione, espressione della competenza
legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali - Non fondatezza della questione.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6,
art. 22, comma 6, come sostituito dall'art. 7, comma 5, della legge
della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14.
- Costituzione, art. 117, primo comma; d.P.R. 8 settembre 1997, n.
357, art. 5, commi 9 e 10; direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE,
art. 6, comma 4.
(T-120278)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 19-12-2012)
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