N. 278 SENTENZA 5 - 12 dicembre 2012

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Istituzione, ad opera dell'associazione dei cacciatori, di un fondo di garanzia alimentato da un contributo finanziario annuale dovuto da ogni titolare di permesso in misura percentuale rispetto alla tassa di concessione per la licenza di porto di fucile per uso di caccia - Ricorso del Governo - Rinuncia parziale al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del giudizio. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 36-bis, inserito dall'art. 2, comma 15, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. e); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, primo comma; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 123. Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Piccioni domestici inselvatichiti - Classificazione tra le specie escluse dalla nozione di fauna selvatica in contrasto con la normativa statale che non contempla tale specie tra le eccezioni - Sottrazione dei piccioni domestici inselvatichiti alla protezione specifica disposta dalla normativa statale - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalita' e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 2, comma 1, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2, comma 2 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma). Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla volpe, al cinghiale, alla lepre bianca e alla pernice bianca - Previsione di periodi di caccia diversi e piu' ampi rispetto all'arco temporale massimo consentito dalla normativa statale di settore - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalita' e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 4, comma 1, lett. b) ed e), numeri 1) e 2), come sostituite dall'art. 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 1 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma). Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla lepre comune e al merlo consentita fino al 10 gennaio - Caccia al merlo, alla cesena ed al tordo bottaccio consentita tutti i giorni della settimana a partire dal 16 dicembre - Contrasto con la normativa statale sul calendario delle attivita' di caccia, nonche' deroga al principio del silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi' - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalita' e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 4, comma 1-bis, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, commi 1, 5 e 6 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, 4 e 8, primo comma). Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Caccia alla cesena e al tordo bottaccio consentita fino al 10 gennaio - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Termine compatibile, in quanto piu' ristretto, con la normativa statale di settore che consente la caccia fino al 31 gennaio - Non fondatezza in parte qua. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 4, comma 1-bis, inserito dall'art. 2, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 1. Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Possibilita' di esercizio dell'attivita' venatoria sia in forma vagante sia mediante appostamento fisso - Contrasto con la normativa statale che prescrive l'assoluta alternativita' di tali sistemi di caccia (principio della caccia di specializzazione) - Pregiudizio del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica - Carattere di trasversalita' e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 13, comma 1, come sostituito dall'art. 2, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 12, comma 5 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 8, primo comma). Caccia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Sistema di controllo di propagazione della specie nutria - Affidamento al corpo forestale e agli agenti venatori della sua attuazione, in carenza di valutazione tecnica dell'ISPRA - Contrasto con la normativa statale che consente piani di abbattimento solo quando l'ISPRA abbia escluso la previa efficace esperibilita' di metodi ecologici - Lesione del principio di gradualita' - Carattere di trasversalita' e primazia della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, art. 29, comma 3, aggiunto dall'art. 2, comma 11, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19, comma 2 (Costituzione, art. 117, primo comma; direttiva 79/409/CEE; direttiva 92/43/CEE; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, 4 e 8, primo comma). Amministrazione pubblica - Unione europea - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Previsione che i provvedimenti di approvazione relativi ad opere o progetti, che abbiano avuto una valutazione di incidenza negativa, siano soggetti a misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea denominata "Natura 2000" - Omessa previsione dell'obbligo di comunicazione alla Commissione europea delle misure di compensazione adottate - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa comunitaria e con le relative norme statali di attuazione - Insussistenza - Applicabilita' delle norme statali di attuazione, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Non fondatezza della questione. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6, art. 22, comma 6, come sostituito dall'art. 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14. - Costituzione, art. 117, primo comma; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 5, commi 9 e 10; direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, art. 6, comma 4. (T-120278) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 19-12-2012)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.