Giudizio sull'ammissibilita' di ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato.
Industria - Stabilimento dell'ILVA S.p.A. di Taranto - Provvedimenti
cautelari di sequestro preventivo emessi dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Taranto, finalizzati al
divieto di uso degli impianti per finalita' di produzione, a
salvaguardia della salute - Intervento governativo attuato con il
decreto legge n. 207 del 2012, convertito nella legge n. 231 del
2012, per assicurare la prosecuzione dell'attivita' produttiva, a
salvaguardia dell'occupazione - Ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Taranto - Asserita
lesione dei principi di obbligatorieta' dell'azione penale e di
indipendenza del pubblico ministero - Richiesta di dichiarare che
non spetta al Governo della Repubblica «autorizzare la prosecuzione
dell'attivita' produttiva per il periodo di tempo predeterminato
ne' [prevedere] che tale disposizione trovi applicazione anche
quando l'A.G. abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni
dell'impresa titolare del provvedimento nella parte in cui e'
previsto che tali provvedimenti non impediscono, nel corso del
predetto periodo, l'esercizio dell'attivita' d'impresa» - Pendenza
di questioni di legittimita' costituzionale sulle medesime norme
recate dal decreto-legge n. 207 del 2012, come convertito nella
legge n. 231 del 2012, promosse dal Giudice per le indagini
preliminari e dal Tribunale ordinario di Taranto in funzione di
giudice dell'appello - Condizione ostativa all'ammissibilita' di un
conflitto avente ad oggetto norme recate da una legge o da un atto
con forza di legge - Inammissibilita' del ricorso.
- Legge 24 dicembre 2012, n. 231, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207.
- Costituzione, artt. 107, quarto comma, e 112; legge 11 marzo 1953,
n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.
(T-130017)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 20-2-2013)
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