Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni
all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone
produttive - Previsione che il commercio al dettaglio nelle zone
produttive sia ammesso solo come eccezione, per le categorie
merceologiche indicate nella legge medesima e per i relativi
accessori determinati ed ammessi da una successiva deliberazione
della Giunta provinciale - Contrasto con il principio generale,
dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, della liberta'
di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio -
Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela
della concorrenza - Esorbitanza dalle attribuzioni statutarie in
materia di commercio - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art.
5, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.
214), art. 31, comma 2; statuto della Regione Trentino Alto-Adige,
artt. 4, 5, 8 e 9.
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni
all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone
produttive - Possibilita' di continuare l'attivita' per le
strutture di vendita al dettaglio gia' autorizzate o gia' in
esercizio all'entrata in vigore della legge, con divieto di
ampliamento, trasferimento o concentrazione - Decadenza di tale
possibilita', se l'attivita' stessa viene a cessare - Contrasto con
il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello
comunitario, del libero svolgimento e sviluppo delle imprese
commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in
materia di tutela della concorrenza - Illegittimita' costituzionale
- Assorbimento di ulteriore profilo di censura.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art.
5, commi 4 e 7.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.
214), art. 31, comma 2; (Costituzione, art. 41; statuto della
Regione Trentino Alto-Adige, artt. 4, 5, 8 e 9).
Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione
che la Giunta provinciale possa emanare appositi indirizzi in
materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita
al dettaglio - Contrasto con il principio generale,
dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, che esclude
limitazioni agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli
esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza -Illegittimita'
costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art.
6.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.
214), art. 1, comma 1; (statuto della Regione Trentino Alto-Adige,
artt. 4, 5, 8 e 9).
(T-130038)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-2013)
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