N. 38 SENTENZA 11 - 15 marzo 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Previsione che il commercio al dettaglio nelle zone produttive sia ammesso solo come eccezione, per le categorie merceologiche indicate nella legge medesima e per i relativi accessori determinati ed ammessi da una successiva deliberazione della Giunta provinciale - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, della liberta' di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Esorbitanza dalle attribuzioni statutarie in materia di commercio - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 5, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2; statuto della Regione Trentino Alto-Adige, artt. 4, 5, 8 e 9. Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Limitazioni all'apertura di nuovi esercizi di commercio al dettaglio nelle zone produttive - Possibilita' di continuare l'attivita' per le strutture di vendita al dettaglio gia' autorizzate o gia' in esercizio all'entrata in vigore della legge, con divieto di ampliamento, trasferimento o concentrazione - Decadenza di tale possibilita', se l'attivita' stessa viene a cessare - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, del libero svolgimento e sviluppo delle imprese commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo di censura. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 5, commi 4 e 7. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 31, comma 2; (Costituzione, art. 41; statuto della Regione Trentino Alto-Adige, artt. 4, 5, 8 e 9). Commercio - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Previsione che la Giunta provinciale possa emanare appositi indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio - Contrasto con il principio generale, dell'ordinamento nazionale e di quello comunitario, che esclude limitazioni agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza -Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di censura. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 marzo 2012, n. 7, art. 6. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera e); decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214), art. 1, comma 1; (statuto della Regione Trentino Alto-Adige, artt. 4, 5, 8 e 9). (T-130038) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 20-3-2013)

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