N. 79 SENTENZA 24 aprile - 3 maggio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Gestione - Affidamento ad unita' operative, appositamente istituite e strutturate presso ciascun dipartimento di prevenzione delle ASL e della Regione - Interferenza con le funzioni e le attivita' del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potesta' sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, artt. 2, commi 4 e 5, 4, commi 6, 7 e 8, 5, comma 11, 6, comma 2, lettera c), e 15, commi 6 e 13. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lettera b). Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Nomina dei sette responsabili dei registri tumori provinciali e subprovinciali, del responsabile del registro tumori infantili e del funzionario del centro coordinamento - Mancata individuazione delle procedure e, per i candidati, omessa indicazione del requisito dell'appartenenza al servizio sanitario regionale - Interferenza con le funzioni e le attivita' del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potesta' sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, artt. 4, comma 6, lettera a), e comma 7, lettera a), 6, comma 2, lettera d), e 15, comma 6. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120 (art. 97). Sanita' pubblica - Norme della Regione Campania - Registro tumori della popolazione della Regione Campania - Istituzione di nuovi uffici con dotazione di aggiuntive risorse strumentali, umane e finanziarie - Dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Disposizioni relative allo stanziamento finanziario, comportanti spese ulteriori rispetto a quelle gia' stanziate - Interferenza con le funzioni e le attivita' del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, lesiva della potesta' sostitutiva legittimamente esercitata dallo Stato - Inosservanza dei vincoli posti dal Piano di rientro in materia di organizzazione sanitaria, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Legge della Regione Campania 10 luglio 2012, n. 19, art. 16. - Costituzione, artt. 117, terzo comma, e 120; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (T-130079) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 8-5-2013)

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