Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Enti locali - Gestione commissariale del debito pregresso del Comune
di Roma - Disciplina normativa derogatoria rispetto alla normativa
generale sul dissesto degli enti locali, contenente divieto di
azioni esecutive individuali e imputazione alla gestione
straordinaria del Comune di Roma delle obbligazioni nascenti da
atti o fatti precedenti al 28 aprile 2008, anche se accertate con
sentenze diventate definitive successivamente a tale data -
Asserita irragionevolezza dell'intera procedura commissariale per
la ritenuta indeterminatezza temporale e per la violazione
dell'effettivita' della tutela giurisdizionale dei crediti -
Insussistenza - Ragionevolezza di una doppia gestione (ordinaria e
commissariale) volta a mantenere indenni dal peso di debiti
pregressi le risorse destinate all'attivita' ordinaria del Comune
di Roma Capitale, in considerazione del rilievo del tutto peculiare
di quest'ultimo, sia in campo nazionale che internazionale - Non
fondatezza delle questioni.
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6
agosto 2008, n. 133), art. 78, comma 6, primo periodo;
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (convertito nella legge 26
marzo 2010, n. 42), art. 4, comma 8-bis.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 41, primo comma,
42, secondo e terzo comma, 97, primo comma, 101, 102, 104, 108,
secondo comma, 114, 117, primo comma (in relazione agli artt. 6,
primo comma, e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 4
agosto 1955, n. 848, nonche' in relazione all'art. 1 del primo
Protocollo addizionale alla medesima Convenzione, firmato a Parigi
il 20 marzo 1952), 118 e 119.
(T-130154)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 26-6-2013)
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