Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Incarico di durata triennale di componente esperto
a tempo pieno, esterno ai ruoli della pubblica amministrazione, del
Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario (SECIT) -
Sopravvenienza di norma di interpretazione autentica che qualifica
l'incarico come onorario e ne dispone retroattivamente la
cessazione anticipata ad ogni effetto, sia giuridico sia economico
- Incompatibilita' del significato oggettivo della norma
interpretata con quello attribuitole dalla norma interpretativa -
Produzione di un effetto innovativo su fattispecie chiuse, in
pregiudizio a posizioni gia' maturate ed a situazioni processuali
altrimenti indirizzate - Lesione del legittimo affidamento degli
esperti del SECIT sulla natura e la durata della loro prestazione -
Illegittimita' costituzionale.
- Decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (convertito nella legge 1°
ottobre 2010, n. 163), art. 2, comma 1-ter.
- Costituzione, art. 3, primo comma.
(T-130160)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 3-7-2013)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.