N. 161 SENTENZA 19 - 27 giugno 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia popolare - Norme della Regione Toscana - Riscatto dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo - Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge - Irragionevole estensione di una disciplina di privilegio propria di una specifica categoria di profughi, in ragione del canone di locazione maggiorato da essi pagato - Irragionevole trattamento di maggior favore rispetto agli assegnatari ordinari - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, artt. 1 e 3. - Costituzione, art. 3. Edilizia popolare - Norme della Regione Toscana - Riscatto dell'immobile - Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo - Diritto di acquistare gli alloggi di edilizia residenziale popolare di cui siano assegnatari in base all'art. 17 della legge n. 137 del 1952, con applicazione del prezzo di acquisto di maggior favore riservato dalla legge statale ai profughi assegnatari in base all'art. 18 della stessa legge - Dichiarazione di illegittimita' costituzionale - Inscindibile connessione delle disposizioni dichiarate illegittime e le altre disposizioni della stessa legge - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Legge della Regione Toscana 2 novembre 2005, n. 59, artt. 2 e 4. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (T-130161) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 3-7-2013)

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