Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Processo penale - Legittimo impedimento - Procedimento a carico del
Presidente del Consiglio dei ministri - Richiesta del Presidente
del Consiglio dei ministri di rinvio dell'udienza dibattimentale
del 1° marzo 2010, per legittimo impedimento, in quanto impegnato,
nella medesima data, nella presidenza della riunione del Consiglio
dei ministri - Ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione prima
penale, di rigetto della richiesta - Ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri - Asserito «cattivo esercizio» da parte
dell'autorita' giurisdizionale del potere di valutare in concreto
il carattere dell'impedimento, lesivo delle prerogative
costituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri e del
principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato -
Insussistenza - Mancata allegazione da parte dell'imputato «della
specifica inderogabile necessita' della sovrapposizione dei due
impegni» - Dichiarazione che, in base al principio di leale
collaborazione - e fermo restando che il giudice, nel rispetto del
principio della separazione dei poteri, non puo' invadere la sfera
di competenza riservata al Governo -, spettava al Tribunale
ordinario di Milano, sezione I penale, stabilire che non costituiva
impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale del 1°
marzo 2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei
ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui stesso
convocata per tale giorno, giorno che egli aveva in precedenza
indicato come utile per la partecipazione all'udienza, senza che
l'imputato avesse fornito alcuna "allegazione" circa la necessaria
concomitanza e "non rinviabilita'" di detto impegno e circa una
data alternativa per definire un nuovo calendario.
- Ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione prima penale,
pronunciata in data 1° marzo 2010, con riferimento al procedimento
penale n. 11776/06 R.G.T.
- Costituzione, artt. 92 e 95, in relazione all'art. 5 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e agli artt. 1, 5, 6 e 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993.
(T-130168)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 3-7-2013)
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