Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Paesaggio - Norme della Regione Abruzzo - Procedimento di verifica di
compatibilita' degli strumenti di pianificazione delle
amministrazioni locali al Piano Regionale Paesistico - Esclusa
partecipazione degli organi ministeriali - Possibilita' per le
amministrazioni locali di proporre "aggiustamenti" e "varianti",
che la Regione approva, senza alcuna forma di condivisione con gli
organi dello Stato - Contrasto con l'obbligo di pianificazione
congiunta imposto dal codice dei beni culturali e del paesaggio -
Violazione della potesta' legislativa statale esclusiva in materia
di tutela dell'ambiente - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Abruzzo 28 agosto 2012, n. 46, art. 2.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera s); decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143, 145, comma 5, e
156.
(T-130211)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2013)
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