N. 233 SENTENZA 16 - 23 luglio 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Servizi pubblici locali - Norme della Provincia di Trento - Servizio idrico integrato - Previsione che "la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualita' della risorsa idrica e del servizio fornito, della copertura dei costi d'investimento e di esercizio, del principio "chi inquina paga" " - Salvezza della potesta' tariffaria dei comuni in materia di servizio pubblico di acquedotto come esercitata alla data di entrata in vigore del comma censurato - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la disciplina statale delle tariffe valida sull'intero territorio nazionale, espressione della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza - Insussistenza - Normativa provinciale adottata nell'ambito della competenza legislativa primaria, coerente con la normativa statale e la normativa europea - Non fondatezza della questione. - Legge della Provincia di Trento 30 luglio 2012, n. 17, art. 1, comma 2. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) e s); statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9, n. 9 e n. 10. (T-130233) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.31 del 31-7-2013)

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