N. 255 SENTENZA 23 - 31 ottobre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Farmacia - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Apertura di nuovi esercizi - Ricorso del Governo - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilita' delle questioni. - Legge della Provincia di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, articoli 8, 10 e 13. - Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Sanzioni per il mancato rispetto di specifici obblighi di comunicazione e per l'inosservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il comma 5 dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006 - Errata indicazione del parametro interposto - Manifesta infondatezza della questione. - Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, articolo 13, comma 1. - Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. Farmacia - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessita' di espungere dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge provinciale impugnata, le parole "e identifica le zone in cui collocare le nuove farmacie" - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Provincia di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, articoli 3, comma 1, lettera b), e 4. - Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessita' di espungere dal comma 1 della disposizione censurata le parole "nonche' le zone ove collocare le nuove farmacie"- Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, articolo 2, commi 1 e 2. - Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Disciplina del procedimento concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione - Attribuzione alla Giunta provinciale del compito di determinare i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che individua i requisiti medesimi - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessita' di espungere dalla disposizione impugnata le parole "i requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari"- Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, articolo 4, comma 1. - Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei servizi farmaceutici - Previsione che, fatte salve le norme penali, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali e dei preparati galenici che vende o mette in commercio prodotti con etichettatura o fogli illustrativi difformi da quelli approvati dal competente organo, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 60.000,00 euro - Contrasto con la norma statale, costituente principio fondamentale, che riserva allo Stato la disciplina relativa ai medicinali quali prodotti industriali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Necessita' di espungere dalla disposizione impugnata le parole "di specialita' medicinali e"- Illegittimita' costituzionale parziale. - Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, articolo 13, comma 2. - Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10. (T-130255) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)

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