Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Farmacia - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei
servizi farmaceutici - Apertura di nuovi esercizi - Ricorso del
Governo - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilita' delle
questioni.
- Legge della Provincia di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, articoli 8,
10 e 13.
- Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10.
Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Sanzioni per il mancato
rispetto di specifici obblighi di comunicazione e per
l'inosservanza delle norme di buona preparazione dei medicinali in
farmacia - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con il comma 5
dell'art. 148 del d.lgs. n. 219 del 2006 - Errata indicazione del
parametro interposto - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, articolo
13, comma 1.
- Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10.
Farmacia - Norme della Provincia di Trento - Organizzazione dei
servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione delle sedi
farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di
determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e
identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto
con la norma statale, costituente principio fondamentale, che
attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione della competenza
legislativa statale nella materia concorrente della tutela della
salute - Necessita' di espungere dalla disposizione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge provinciale
impugnata, le parole "e identifica le zone in cui collocare le
nuove farmacie" - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Provincia di Trento 4 ottobre 2012, n. 21, articoli 3,
comma 1, lettera b), e 4.
- Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10.
Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei
servizi farmaceutici - Individuazione e localizzazione delle sedi
farmaceutiche - Attribuzione alla Provincia del compito di
determinare il numero delle farmacie ubicate nei singoli comuni e
identificare le zone in cui collocare le nuove farmacie - Contrasto
con la norma statale, costituente principio fondamentale, che
attribuisce la competenza ai Comuni - Violazione della competenza
legislativa statale nella materia concorrente della tutela della
salute - Necessita' di espungere dal comma 1 della disposizione
censurata le parole "nonche' le zone ove collocare le nuove
farmacie"- Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, articolo
2, commi 1 e 2.
- Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10.
Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei
servizi farmaceutici - Disciplina del procedimento concorsuale per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'esercizio
privato, vacanti o di nuova istituzione - Attribuzione alla Giunta
provinciale del compito di determinare i requisiti per la
partecipazione ai concorsi ordinari e straordinari - Contrasto con
la norma statale, costituente principio fondamentale, che individua
i requisiti medesimi - Violazione della competenza legislativa
statale nella materia concorrente della tutela della salute -
Necessita' di espungere dalla disposizione impugnata le parole "i
requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari e
straordinari"- Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, articolo
4, comma 1.
- Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10.
Farmacia - Norme della Provincia di Bolzano - Organizzazione dei
servizi farmaceutici - Previsione che, fatte salve le norme penali,
il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
specialita' medicinali e dei preparati galenici che vende o mette
in commercio prodotti con etichettatura o fogli illustrativi
difformi da quelli approvati dal competente organo, e' soggetto al
pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a
60.000,00 euro - Contrasto con la norma statale, costituente
principio fondamentale, che riserva allo Stato la disciplina
relativa ai medicinali quali prodotti industriali - Violazione
della competenza legislativa statale nella materia concorrente
della tutela della salute - Necessita' di espungere dalla
disposizione impugnata le parole "di specialita' medicinali e"-
Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge della Provincia di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 16, articolo
13, comma 2.
- Costituzione, articolo 117, terzo comma; statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige, articolo 9, primo comma, numero 10.
(T-130255)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 6-11-2013)
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