Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Contenimento
della spesa relativa al personale degli enti locali - Previsione
che non possa superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le
medesime finalita' nell'anno 2009 - Ricorso del Governo - Asserita
violazione della competenza legislativa statale nella materia
concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto
con la normativa statale di principio che pone il limite del 50 per
cento - Asserita esorbitanza dai limiti statutari - Insussistenza -
Evocazione di norma interposta non applicabile alla Regione
autonoma - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Valle d'Aosta 10 dicembre 2010, n. 40, art. 9,
comma 1.
- Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9,
comma 28; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3.
(T-130260)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-2013)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.