N. 260 SENTENZA 4 - 7 novembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Valle d'Aosta - Contenimento della spesa relativa al personale degli enti locali - Previsione che non possa superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nell'anno 2009 - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, per contrasto con la normativa statale di principio che pone il limite del 50 per cento - Asserita esorbitanza dai limiti statutari - Insussistenza - Evocazione di norma interposta non applicabile alla Regione autonoma - Non fondatezza della questione. - Legge della Regione Valle d'Aosta 10 dicembre 2010, n. 40, art. 9, comma 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 9, comma 28; statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3. (T-130260) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 13-11-2013)

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