N. 289 SENTENZA 2 - 6 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Abruzzo - Disposizioni per il contenimento delle spese per il personale, adottate in esecuzione di norme statali che pongono obiettivi di riequilibrio - Previsione di una deroga per le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio regionale - Contrasto con norme statali costituenti principii fondamentali - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Abruzzo 28 settembre 2012, n. 48, art. 3, comma 2. - Costituzione, art. 117, terzo comma; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), artt. 9, comma 28, e 14, commi 7 e 9. (T-130289) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 11-12-2013)

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