Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Norme per il sostegno
dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti
agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualita' -
Affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli
enti pubblici - Priorita' attribuita ai gestori che si riforniscono
da aziende agricole locali, a prescindere dal livello delle
emissioni di anidride carbonica equivalente connesse al trasporto -
Misura ad effetto equivalente, costituente ostacolo agli scambi
intracomunitari e alla concorrenza - Violazione dell'obbligo di
osservanza dei vincoli comunitari - Illegittimita' costituzionale
in parte qua.
- Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, artt. 3, comma
1, lettera c), e 4, comma 5.
- Costituzione, art. 117, primo comma; trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, artt. 34, 35 e 36.
Appalti pubblici - Norme della Regione Puglia - Norme per il sostegno
dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti
agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualita' -
Affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli
enti pubblici - Priorita' attribuita ai gestori che si riforniscono
da aziende agricole locali, a prescindere dal livello delle
emissioni di anidride carbonica equivalente connesse al trasporto -
Ricorso del Governo - Asserita violazione del principio di libera
circolazione delle cose tra le Regioni - Omessa motivazione -
Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43, artt. 3, comma
1, lettera c), e 4, comma 5.
- Costituzione, art. 120, primo comma.
(T-130292)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 11-12-2013)
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