N. 294 ORDINANZA 2 - 6 dicembre 2013

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Magistrati - Trattamento pensionistico - Decurtazioni - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale di una delle disposizioni impugnate - Assorbimento della questione sollevata in via subordinata - Difetto assoluto di motivazione in relazione alla restante disposizione impugnata - Inammissibilita' della questione. - Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111), art. 18, comma 22-bis, come modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214); dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148); dall'art. 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214). - Costituzione, artt. 2, 3, 53 e 97. (T-130294) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 11-12-2013)

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